TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-10-16, n. 200901116
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N. 01116/2009 REG.SEN.
N. 01113/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1113 del 1996, proposto da:
A M T, rappresentata e difesa dall’avv. F C, elettivamente domiciliata in Ancona al Corso Garibaldi n. 91, presso l’avv. E B;
contro
- il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;
- il PROVVEDITORATO agli STUDI di ASCOLI PICENO, in persona del Provveditore pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno in data 24.7.1996 prot. n. 16358, concernente reiezione della istanza di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo formulata dalla sig.ra Amurri Maria Teresa, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La sig.ra Amurri Maria Teresa, insegnante di ruolo di scuola materna, con istanza in data 18.7.1996 ha chiesto il riconoscimento della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, ai sensi del D.L. 3 maggio 1988 n. 140, conv. in L. 4 luglio 1998, n. 246.
L’istanza è stata disattesa con nota del Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno in data 24.7.1996 prot. n. 16358, in quanto tardiva.
Il provvedimento è stato impugnato dalla interessata, con atto notificato il 19 e il 21.10.1996, depositato il 30.10.1996, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Costituitosi in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’istanza di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, presentata dalla sig.ra Amurri ai sensi del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito in L. 4 luglio 1988 n. 246, è stata disattesa dal Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno sul rilievo che la O.M. n. 185 del 5 luglio 1988 (attuativa della normativa di rango primario) ha prescritto, all’art. 5, la presentazione della relativa istanza entro e non oltre il 6 agosto 1988 anche da parte dei docenti già di ruolo, mentre la successiva O.M. n. 283 del 12 ottobre 1988 non ha fatto che riaprire – fino al 22 ottobre 1998 – i termini per coloro che non avevano rispettato la scadenza della O.M. n. 185. Poiché la ricorrente, nominata nel ruolo della scuola materna con decorrenza giuridica dall’1.9.1986 ed economica dalla data di assunzione del servizio (15.9.1986) non ha inoltrato, nei termini previsti dalle sopraccitate OO.MM., alcuna domanda di retrodatazione della nomina in ruolo, l’istanza di tale contenuto da lei presentata in data 20 luglio 1996 è stata ritenuta tardiva.
Tale statuizione è però contestata dalla interessata con il ricorso in esame, che ne deduce l’illegittimità, assumendo in particolare che i summenzionati termini del 6 agosto 1988 e del 22 ottobre 1988 – entro i quali presentare la domanda per ottenere il riconoscimento della retrodatazione della nomina in ruolo – non possono essere ritenuti perentori.
2.- Così sintetizzati i presupposti di fatto della controversia, rileva il Collegio che sulla questione si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, che nel sancire la non perentorietà del termine per la presentazione della relativa istanza da parte di coloro che fossero già stati nominati in ruolo, ha affermato che “la ratio della perentorietà si correla all’esigenza, valevole solo per l’aspirante che non sia ancora titolare della posizione di ruolo, di dare tempestivo ed idoneo svolgimento alle operazioni amministrative connesse all'applicazione del D.L. 3 maggio 1988 n. 140, conv. in L. 4 luglio 1988 n. 246 ai fini della compilazione delle previste graduatorie in vista dell’immissione in ruolo, nell’ambito di una procedura che ha come presupposto essenziale la sollecita presentazione della domanda, con la scelta della sede provinciale, entro il termine fissato dall’Amministrazione. A siffatta ratio non può ricondursi la fissazione di analogo termine risultante dall'art. 5 O.M. 5 luglio 1988 n. 185, ai soli fini della retrodatazione della nomina in ruolo, termine che pur applicando la previsione del D.L. n. 140 del 1988, riguarda soggetti che avevano già conseguito la titolarità del posto e che risultavano già inseriti in una graduatoria ad esaurimento, il cui assorbimento era stabilito con automatismo, dal comma ultimo dell'art. 17 D.L. n. 140 cit.” (Cons. St., Sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3248). Il suddetto Consesso ha osservato, inoltre, che la distinzione da operare è “…tra quanti avessero già conseguito la nomina in ruolo, anteriormente all'entrata in vigore della citata novella del 1988, e quanti, al contrario, erano ancora in attesa, di vedere definita la loro posizione di precariato mediante nomina in ruolo, non essendo riferibile ai primi e alla retroattività della nomina agli stessi accordata, la perentorietà del termine indicato nella suddetta ordinanza”.
3.- Alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, non vi è dubbio che la odierna ricorrente si trovasse nella condizione di far valere la natura ordinatoria del termine stabilito dall’O.M. n. 283/1988, emessa in attuazione del D.L. 3 maggio 1988 n. 140, conv. in L. 4 luglio 1998, n. 246, in quanto nominata in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.1986 ed economica 15.9.1986;sicché è da valutare illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione all’assegnazione di una diversa decorrenza giuridica al rapporto già costituito.
4.- Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto con esso impugnato.
5.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.