TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-23, n. 202003581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-23, n. 202003581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003581
Data del deposito : 23 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2020

N. 03581/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05925/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5925 del 2012, proposto da
G A, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, R V P, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Putignano in Roma, via dei Gracchi, 60;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A B, A C, Andrea Degl'Innocenti, D G, S I, S Rni non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del d.c.c. 9.11.2010 del corpo forestale dello stato con il quale il personale ivi indicato veniva ammesso a frequentare il vi corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente "lago di Piediluco" del cfs

e per la condanna

al risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ha riassunto, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza n. 1289/12 emessa dal TAR Puglia – Lecce, il giudizio proposto per l’annullamento del D.C.C. del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2137/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso.

Espone parte ricorrente nel ricorso che il Capo del Corpo Forestale dello Stato, con decreto del 9 novembre 2010, ha disposto che cinque dipendenti, partecipanti al concorso teorico pratico per la nomina a vice sovrintendente in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 1999 e ricorrente in appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione II Ter, n. 12763 del 2006, sono ammessi, in adempimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2136 del 2010, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente, “Lago di Piediluco”, presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato, sede di Sabaudia (LT), dal 23 novembre 2010 al 26 febbraio 2011.

Il ricorrente deduce che il decreto impugnato, pur nell’espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, non ha dato ad essa effettiva e completa esecuzione in quanto la suddetta sentenza imponeva l’annullamento del DDC del 15.7.2002 di approvazione della graduatoria, con effetti anche nei confronti dell’odierno istante e non solo la riammissione degli originari ricorrenti, come invece avvenuto.

L’interpretazione fornita dall’amministrazione della sentenza del Consiglio di Stato 2136/20101 sarebbe invece irragionevole e sproporzionata in quanto molti dei soggetti dichiarati vincitori si erano classificati al dopo l’odierno ricorrente.

Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni sofferti.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’08/08/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata per l’odierna udienza, parte ricorrente ha rappresentato che con l’entrata in vigore, poi, dell’art. 18 d. lgs. n. 177/16 l’Arma dei Carabinieri, a seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di tale ente.

Alla pubblica udienza del 04/02/20 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via pregiudiziale il Tribunale, anche in riferimento a quanto prospettato da parte ricorrente nella memoria depositata il 03/01/20, rileva che l’Arma dei Carabinieri è succeduta, ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 177/16, al Corpo Forestale dello Stato, originariamente intimato in giudizio.

Come già rilavato nella sentenza n. 2353/2020 di questa Sezione, il Collegio ritiene che nel giudizio amministrativo il subentro di un ente pubblico ad un altro ente non costituisca causa interruttiva del processo ma dia luogo, piuttosto, ad un fenomeno di successione nel rapporto processuale.

Infatti, secondo la giurisprudenza, in tali ipotesi si realizza un fenomeno di natura pubblicistica che si sostanzia nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti e successione nel munus contraddistinta da una netta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra, senza, quindi, il verificarsi dei presupposti per l'evento interruttivo così come previsto dalle disposizioni codicistiche (in questo senso Cons. Stato n. 1310/16; Cons. Stato n. 2354/15).

Deve, pertanto, escludersi che la successione dell’Arma dei Carabinieri al Corpo Forestale, disposta dall’art. 18 d. lgs. n. 177/16, determini l’interruzione del presente giudizio.

La domanda annullatoria è inammissibile, per carenza d’interesse, e, comunque, infondata secondo quanto in prosieguo specificato, in conformità con il recente precedente di questa

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