TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-02-10, n. 201700045
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Pubblicato il 10/02/2017
N. 00045/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acqua di Mare S.r.l. ed Elite Immobiliare S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati S D P C.F. DPRSVT63R20F839Y, A L C.F. LTSNDR81L01B519C e A R C.F. RCCLRD80T04C034Q, con domicilio eletto presso S D P in Campobasso, via Crispi, n. 70/a;
contro
Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L D C.F. DRBLNZ58E04H096V, con domicilio eletto presso l’avvocato N C in Campobasso, via U. Petrella, n. 22;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 242 del 29.9.2015 e della richiamata relazione istruttoria del 25.9.15 con la quale il Comune di Termoli ha inibito l'esecuzione delle opere oggetto della scia presentata dalle ricorrenti in data 23.06.15 prot. 23360 successivamente modificata in data 18.08.15 prot. 31435 e ordinato loro la demolizione di opere già assentite con plurimi titoli edilizi tutti da lungo tempo consolidatisi, nonché chiesto in merito a questi ultimi documentazione integrativa;
di ogni ulteriore atto, preordinato consequenziale o connesso
motivi aggiunti
- dell'ordinanza n. 297 del 03/12/2015 con la quale il Comune di Teroli ha inibito alle ricorrenti di eseguire i lavori della SCIA n prot. n. 44302 del 13/11/2015 nonchè respinto l'istanza del 13/11/2015 prot. n. 44307, dalle medesime società presentata, con la quale chiedevano all'Amministrazione l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 242/2015.
- di ogni ulteriore atto, preordinato, consequenziale o comunque connesso anche non conosciuto con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2015 e depositato in data 11 dicembre 2015, le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento 29 settembre 2015, n. 242 con cui il Comune di Termoli ha inibito l'esecuzione delle opere oggetto della SCIA presentata dalle società esponenti in data 23.06.15 prot. 23360 successivamente modificata in data 18.08.15 prot. 31435 e ordinato loro la demolizione di opere già assentite.
Con atto depositato in data 8 gennaio 2016 si è costituito il Comune di Termoli.
Con ordinanza 13 gennaio 2016, n. 2 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare sotto il profilo del periculum in mora .
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 febbraio 2016 e depositato il 24 febbraio 2016, le medesime società hanno impugnato il provvedimento 3 dicembre 2015 con cui il Comune di Termoli ha inibito alle ricorrenti la realizzazione delle opere oggetto della SCIA del 13 novembre 2015 nonché respinto l’istanza proposta dalle medesime società in pari data.
Con dichiarazione depositata in data 8 novembre 2016 le ricorrenti hanno rappresentato per il tramite dei propri difensori di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’azione con compensazione delle spese delle spese del giudizio.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente appena citata, rileva il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a. con conseguente improcedibilità del ricorso.
Vista la richiesta di parte ricorrente non opposta dalla convenuta Amministrazione e considerato l’esito della controversia, si ravvisano ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.