TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202101449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202101449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101449
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 01449/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01366/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2020, proposto da
Iren Mercato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F C, P G, con domicilio eletto presso lo studio F C in Milano, via G. Morone, 8 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;



contro

A - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;



nei confronti

M M P non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 184/2020/R/Com del 26 maggio 2020, pubblicata in data 28 maggio 2020, recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 569/2018/R/com in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 219/2020/R/Com con riferimento all'art. 1.1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Iren Mercato S.p.A., impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Si costituisce in giudizio A, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione, di cui chiede il rigetto.

Le parti depositano memorie e documenti.

All’udienza del 10 febbraio 2021, la causa viene trattenuta in decisione



DIRITTO

1) La complessità dalle questioni poste dalla controversia in esame rende necessaria la ricostruzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

1.1) L’art. 1 della legge 2017 n. 205 ha dettato, al comma 4 e seg.ti, disposizioni in materia di prescrizione del diritto al corrispettivo nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, prevedendo poteri regolatori in capo ad Aeeg, ora A.

In particolare:

a) il comma 4 dell’art. 1 prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, con la precisazione che anche nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni;

b) sempre il comma 4, attribuisce ad A il compito di definire “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”;

c) il successivo comma 5 stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”;

d) il comma 6, assegna ad A il compito di definire “misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”, mentre il successivo comma 7 stabilisce che l’Autorità “può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente”.

A fronte di tale disciplina legislativa, A ha adottato, in relazione ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, la delibera 569/2018, prevedendo nell’allegato A “disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

Il successivo art. 4 è dedicato agli “Obblighi del venditore in caso di ritardo di fatturazione attribuibile a presunta responsabilità del cliente finale”.

La norma stabilisce, al comma 4.1, che “Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al cliente finale, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”; b) l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni; c) la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente finale nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; d) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo”.

Il successivo comma 4.2 prevede che “E’ fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi in oggetto. In tal caso il venditore è tenuto a darne informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Tale comunicazione sostituisce gli obblighi di cui al precedente comma 4.1”.

Il successivo art. 5 detta “norme transitorie”, prevedendo al punto 5.1 che “a partire dalle fatture emesse successivamente all’1 gennaio 2019 e fino a data da definire con successivo provvedimento, il venditore non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi risalenti a più di due anni, che non disponga degli elementi necessari ad individuare le diverse responsabilità del ritardo medesimo, ha facoltà di applicare le disposizioni del presente articolo in sostituzione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4”.

Il successivo punto 5.2 stabilisce che “Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli graficamente dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il venditore può, in alternativa: a) emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure, b) dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni”.

Il punto 5.3 è diretto a stabilire il contenuto della fattura nelle ipotesi indicate dal punto 5.1, stabilendo che Il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: a) il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”; b) l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni; c) una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici; d) l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest’ultima intenda eccepire la prescrizione”.

Il punto 5.3 dispone, invece, l’esclusione degli importi di cui al precedente comma 5.3, lettera b) “dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

Infine, il punto 5.5 salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni, con la precisazione che “in tal caso il venditore è tenuto a darne informazione al cliente

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