TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-12-06, n. 202401440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-12-06, n. 202401440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401440
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2024

N. 01440/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00751/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2024, proposto da
Betadue Cooperativa Sociale di Tipo B, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02D3BD03E, rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti, n. 20;



contro

Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione di Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, non costituita in giudizio;



nei confronti

Società Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della determina n. 261 del 22.3.2024 del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli recante “aggiudicazione definitiva alla ditta Sintesi-Minerva” della “concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione lampade votive – CIG A02D3BD03E”, nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, connessi e/o consequenziali, se lesivi, fra cui la determina del medesimo Settore n. 285 del 2.3.2024 recante “approvazione schema di contratto”, la determina dell''UOC Gare e Contratti dell''Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n. 144 del 13.3.2024 recante “proposta di aggiudicazione”, l''atto del RUP in data 12.3.2024 recante “valutazione congruità manodopera ed uguaglianza tutele CCNL applicato dal concorrente Sintesi Minerva”, nonché, per quanto occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice in data 13.1.2024, 15.2.2024 e 29.2.2024, con conseguente esclusione dalla gara di Sintesi-Minerva per l''accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l''affidamento della concessione ovvero, in via subordinata, la rinnovazione totale o parziale della procedura di gara e la declaratoria dell''inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto, con espressa domanda di subentro ai sensi dell''art. 124 del d.lgs. n. 104/2010 o, in subordine, per la condanna dell''Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente con applicazione delle sanzioni alternative di cui all''art. 123 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli e della Società Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. 135 del 22.11.2023, l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha indetto, per conto del Comune di Montespertoli, quale centrale di committenza giusta convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000, una procedura aperta ai sensi dell’art. 182 e 187 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione lampade votive presso n. 24 cimiteri, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.

Per la suddetta concessione è stata prevista una durata di cinque anni e la remunerazione del concessionario mediante la corresponsione, da parte del Comune di Montespertoli, di un contributo a base d’asta, soggetto a ribasso, pari ad € 135.250,00 per l’intera durata della concessione “ per il raggiungimento dell’equilibrio economico del piano economico finanziario ”.

Il disciplinare di gara ha indicato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 185 c.c.p., e, dunque, mediante la valutazione dell’offerta tecnica (cui è stato attribuito un punteggio massimo di 70 punti) e dell’offerta economica (cui è stato attribuito un punteggio massimo di 30 punti).

Con il presente ricorso, la società Betadue ha impugnato la determina n. 261 del 22 marzo 2024 del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Montespertoli recante “ aggiudicazione definitiva alla ditta Sintesi-Minerva ” della “ concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione lampade votive – CIG A02D3BD03E ”, nonché di tutti gli atti alla medesima presupposti, connessi e/o consequenziali.

Avverso tali atti, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Errore di fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione dell’art. 41, commi 13-14, del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione del punto 9 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta; 2) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione dell’art. 41, commi 13-14, d.lgs. n. 36 del 2023, violazione del punto 9 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta.

In data 27 maggio 2024 si è costituita in giudizio la società cooperativa sociale sintesi – Minerva, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività e, in data 10 giugno 2024, si è costituito il Comune di Montespertoli, sollevando la medesima eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Con ordinanza n. 347 del 14 giugno 2024 questo Tribunale, ritenendo che, la questione, oggetto della controversia, relativa al CCNL utilizzato dal RUP per effettuare la valutazione di “equivalenza delle tutele”, necessitasse di approfondimento in sede di merito, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione, per la trattazione di merito del ricorso, dell'udienza pubblica del 13 novembre 2024.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive tesi.

All’udienza pubblica del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – In primis , il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal Comune di Montespertoli.

Secondo il Comune, il ricorso risulterebbe notificato in data 9 maggio 2024, ben oltre il termine decadenziale derivante dall’aggiudicazione (disposta il 22 marzo 2024) e dalla sua comunicazione (disposta il 25 marzo 2024). Il termine per presentare il ricorso, secondo il Comune, sarebbe spirato in data 24 aprile 2024, ben 15 giorni prima dell’effettiva notifica del ricorso, avvenuta in data 9 maggio 2024.

Il Comune ritiene che non possa farsi applicazione, nel caso in esame, dell’orientamento fatto proprio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12, poiché lo stesso si era formato nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, mentre la procedura di gara per cui è causa risulterebbe indetta e svolta sotto l’egida integrale del d.lgs. n. 36 del 2023.

Più nello specifico, non sarebbe dato rinvenire, nel d.lgs. n. 36 del 2023, alcun riferimento al termine di 15 giorni di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, indicato nella pronuncia sopra richiamata.

Sotto ulteriore profilo, il Comune osserva che, anche volendo ritenere perdurante la validità dell’orientamento ex adverso richiamato, il termine di 30 + 15 giorni risulterebbe comunque superato nel caso de quo , posto che il dies a quo non decorre ex se dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione all’interno dei portali di trasparenza del Comune, e quindi sulla sezione “Amministrazione Trasparente” e, prima ancora, sull’albo pretorio comunale, su cui la pubblicazione è avvenuta in data 22 marzo 2024.

L’istanza di accesso, pertanto, sarebbe stata inoltrata in data 9 aprile 2024, quindi ben 18 giorni dopo la data di conoscibilità del provvedimento di aggiudicazione sull’albo pretorio: e quindi, successivamente al termine di 15 giorni. Secondo il Comune, dunque, parte ricorrente non poteva “godere” della dilazione temporale di 15 giorni nella proposizione del ricorso, non essendo stata tempestiva nella proposizione dell’istanza di accesso. I 15 giorni di “dilazione” temporale invocati da parte ricorrente sarebbero, nella ricostruzione giurisprudenziale, accordabili solo se l’istanza di accesso venisse proposta tempestivamente, ovvero entro 15 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, che nel caso di specie risalirebbe al 22 marzo 2024.

La controinteressata, invece, sostiene che l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non sarebbe avvenuta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi e seguenti alla sua comunicazione (avvenuta in data 25 marzo 2024), tenuto conto che, nel caso di specie, i motivi di ricorso non sarebbero conseguiti alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica, poiché l’unico motivo di diritto argomentato dalla ricorrente, poi sviluppato in due diverse declinazioni, si svilupperebbe integralmente sulla asserita non equivalenza del CCNL applicato da Sintesi-Minerva (CCNL Cooperative Sociali) con quello indicato nella lex specialis dalla stazione appaltante (CCNL Multiservizi).

A parere della controinteressata, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la determina n. 261 del 22 marzo 2024

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