TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200137
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00137/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00819/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2021, proposto da Vivisol s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;



contro

Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dei seguenti atti: 1) la deliberazione del Commissario straordinario A.S.L. BT n. 1186 del 3.7.2021 di indizione della “ Procedura ponte ex art. 60 d.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 co. 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 per l'affidamento annuale, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le necessità dell'ASL BT ”, in relazione a tutti i 10 lotti messi a gara;

- nonché di 2) tutti gli atti allegati da n. 1 a n. 6 della medesima deliberazione, ovvero il disciplinare di gara, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il bando di gara, il capitolato tecnico, lo schema di offerta economica, la scheda controllo di gestione; 3) il bando edito in G.U.R.I., 5° Serie Speciale - contratti pubblici - n. 80 del 14.7.2021; 4) il bando spedito in G.U.U.E. il 7.7.2021 con riguardo a tutti i 10 lotti; 5) tutti i chiarimenti resi dall'A.S.L. BAT in merito alla procedura di gara;

- nonché di 6) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, con richiesta di declaratoria dell’inefficacia dell'accordo-quadro che sarà siglato all'esito della procedura di gara avversata e degli ordini di fornitura (appalti specifici) che venissero successivamente disposti, in vista della riedizione integrale della procedura di gara emendata dei vizi di seguito dedotti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. L I e uditi per le parti il difensore avv. Carlotta Ungaretti, su delega dell'avv. G F F, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società impugnava la deliberazione del Commissario straordinario dell’ASL BT n. 1186 del 3.7.2021 di indizione della “ Procedura ponte ex art. 60 d.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 co. 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 per l’affidamento annuale, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le necessità dell’ASL BT ” in relazione a tutti i 10 lotti messi a gara.

Trattasi di gara articolata in n. 10 lotti, differenti a seconda del tipo di dispositivi (ventilatori di vario tipo e accessori) che ne formano oggetto dal valore complessivo annuale stimato pari a € 3.747.966,00 (I.V.A. esclusa), indetta con il criterio del minor prezzo, previa puntuale valutazione di conformità tecnica.

In particolare, affidando a sei distinte rubriche di ricorso, di cui la prima articolata in tre profili, parte ricorrente contestava la previsione nel bando di evidenza pubblica di clausole immediatamente lesive (Cons. St., Ad. plen. 7 aprile 2011 n. 3), in quanto impositive di oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, ai fini della partecipazione, e di altre clausole abnormi o irragionevoli, che rendono difficoltosa la partecipazione agli operatori economici.

2.- Si costituiva l’intimata Azienda sanitaria, con produzione di documenti e di memoria, nella quale deduceva articolata difesa, nella quale affermava di aver proceduto nell’esercizio della discrezionalità che le compete a indire una gara-ponte , nelle more dell’espletamento di più ampia procedura di gara regionale e dell’attivazione del relativo accordo-quadro previsto per gennaio 2023.

Ribadiva infatti che le aziende ed enti del S.S.N. possono procedere all’affidamento di contratti-ponte solo per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto del soggetto aggregatore, come disposto dall’art. 9, comma 3- bis , del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. 89/2016) e dalla nota prot. n. 20518/2016 a firma congiunta del M.E.F. e del Ministero della Salute.

3.- Alla fissata camera di consiglio dell’8 settembre 2021, con ordinanza n. 337 del 9 settembre 2021, l’istanza cautelare veniva accolta, al limitato fine di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, apparendo in particolare incongrua la previsione negli atti di gara

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