TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-29, n. 202301376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-29, n. 202301376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301376
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 01376/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00692/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

- del provvedimento di cui al prot. n. M_D ARM REG2021 45278 del 16.04.2021, notificato in data 29.4.2021, avente ad oggetto “Recupero dell'indennità di aeronavigazione” con il quale l'Amministrazione ha disposto l'avvio del recupero, ex artt. 2033 e 2946 c.c., nei confronti del Col. -OMISSIS- delle somme corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione per un importo complessivo lordo di euro 15.015,61;

- nonché per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare di qualsivoglia altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al provvedimento impugnato e incompatibile con richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. A G Ata e uditi per le parti i difensori nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9.06.2021 e depositato in Segreteria in data 3.07.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto di aver prestato servizio presso la Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMi)

presso la Base Aerea di Sheppard - Texas (USA), in qualità di pilota e di istruttore di volo in forza all’Aeronautica Militare Italiana.

Durante il periodo ricompreso tra il giorno 1.01.2011 e il giorno 30.06.2013, il Colonnello -OMISSIS- aveva, in particolare, effettuato attività di volo sull’aeromobile T6A Texan II, a fronte della citata attività di volo percependo la connessa indennità di aeronavigazione.

Il militare beneficiava della menzionata voce accessoria stipendiale in ragione dei registri di volo, delle certificazioni e delle comunicazioni che, di volta in volta, veniva vidimata e inoltrata per il tramite della scala gerarchica.

Con la comunicazione prot. MD ARM 003 REG 2020 135112 del 16.12.2020, indirizzata alla Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMi) presso la Base Aerea di Sheppard - Texas (USA), il Ministero della Difesa comunicava di avere riscontrato:

a) “… una difformità di trattamento nella percezione dell’emolumento in questione, atteso che per 11 naviganti viene attribuita la 1° fascia dell’indennità, mentre per 8 la 2° fascia; ciò pur svolgendo tutti i 19 interessati attività di volo sul medesimo aeromobile, il T6A Texan II”;

b) “la necessità di rimodulare il trattamento indennitario fin qui attribuito, considerato che – essendo il T6, secondo il manuale tecnico, un velivolo dotato di monomotore turboelica ed essendo impiegato per fini addestrativi – ai 19 istruttori di cui trattasi debba essere riconosciuta la 3° fascia dell’indennità di aeronavigazione…”.

Su tali presupposti, l’Amministrazione determinava l’avvio delle singole procedure di recupero

“alla fonte” degli importi, in tesi, indebitamente versati.

Per mezzo del provvedimento impugnato, il Ministero disponeva che: “… l’Amministrazione (dovesse) recuperare, ai sensi degli articoli 2033 e 2946, l’importo lordo complessivo di € 15.015,61 …”.

Insorgeva parte ricorrente avverso tali determinazioni provvedimentali, articolando avverso le medesime plurimi motivi di doglianza e, in particolare:

“1) Sulla legittimità delle erogazioni – (In subordine) Sulla prescrizione del diritto fatto valere dal Ministero della Difesa – Sulla necessità di annullare (in autotutela) i provvedimenti legittimanti l’erogazione delle indennità.”;

“2) Sul modus operandi dell’Amministrazione – Sulle modalità di recupero al lordo anziché al netto – Sulla necessità di ricalcolo degli importi.”;

“3) Sulla illegittimità del provvedimento per omesso avvio del procedimento – Sul quomodo a cui conformare il “recupero degli importi” – Sulla discrezionalità

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