TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-09-13, n. 202402162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-09-13, n. 202402162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402162
Data del deposito : 13 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2024

N. 02162/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento “ foglio di via obbligatorio ” n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 1 e 2 D. Lgs. n. 159/2011, notificato il -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto – ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – il rimpatrio con foglio di via obbligatorio della signora -OMISSIS- dal Comune di -OMISSIS-, con la correlata imposizione del divieto di farvi ritorno, in assenza di preventiva autorizzazione, per la durata di anni -OMISSIS-.

A supporto della propria determinazione, l’Autorità questorile ha evidenziato come, dalle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, risultasse che la signora -OMISSIS- fosse “ gravata da pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio ”: donde la conclusione che “ la summenzionata sia persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica del comune di -OMISSIS-, dove la sua presenza non appare giustificata, considerato peraltro che in questo territorio non risiede, né ha alcun legame parentale, né svolge alcuna attività lavorativa, ovvero possiede beni o altri leciti interessi ”.



3. La signora -OMISSIS- è insorta in questa sede avverso il succitato ordine di allontanamento, proponendo due motivi di ricorso.

Con la prima censura, la ricorrente lamenta il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle linee guida della Polizia di Stato in materia di misure di prevenzione personali. In specie, l’Amministrazione non avrebbe reso alcuna motivazione in ordine all’urgenza di provvedere, nei fatti insussistente.

Con la seconda censura, l’esponente contesta la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali per l’adozione della misura interdittiva. In particolare, il soggetto inciso dall’ordine di allontanamento, da un lato, non presenterebbe una pericolosità sociale sintomatica di una attitudine alla reiterazione di reati;
dall’altro lato, sarebbe una persona senza fissa dimora (precisamente, è un apolide domiciliata presso la -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, dove vive nel proprio -OMISSIS- con due dei tre figli e il compagno): tale qualità personale renderebbe l’ordine di rimpatrio verso il Comune di domicilio giuridicamente impossibile.



4. Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..

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