TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302325
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 02325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02498/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. E R in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- del provvedimento di Avviso orale n. -OMISSIS- Divisione Anticrimine del Questore di Lodi datato 15/7/2019 e comunicato al ricorrente in data 26 luglio 2019;
- “per quanto possa occorrere”, della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17/4/2019;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, “ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere socio della società -OMISSIS- e della -OMISSIS-, unitamente a -OMISSIS- e -OMISSIS-, società che svolgono attività di allevamento e ingrasso di suini, destinati alla produzione di prosciutti crudi commercializzati a marchio del Consorzio Parma, e che hanno realizzato e gestiscono impianti di biogas, alimentati dai reflui zootecnici dei suini allevati. L’impianto di -OMISSIS- è alimentato anche a FORSU e, pertanto, il prodotto della digestione, ancorché identico, nella sostanza, a quello prodotto dai biodigestori alimentati a reflui zootecnici e biomasse agricole, è formalmente considerato rifiuto.
1.1. Con l’odierno gravame il ricorrente impugna l’avviso orale indicato in epigrafe, emesso nei suoi confronti dal Questore di Lodi in data 15.7.2019 e comunicatogli in data 26.7.2019, unitamente alla segnalazione del Reparto tutela agroalimentare di Parma dell’Arma dei Carabinieri del 17.4.2019.
L’avviso orale in questione si fonda sul fatto che il ricorrente:
- è stato indagato in stato di libertà unitamente ad altre persone per il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”;
- è stato denunciato nell’ambito di un’indagine legata alla frode nell’esercizio del commercio;
- è stato destinatario di segnalazioni di Polizia per i reati di attività organizzata per il commercio illecito di rifiuti, frode nell’esercizio del commercio, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, violazione delle norme in materia ambientale, danneggiamento, truffa e ricettazione.
La Questura ha dunque concluso che il ricorrente “ per il suo comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, per cui annoverabile nella categoria delle persone di cui all’art. 1 lettera c) della Legge 17/10/2017 n. 161 ”.
1.2. Espone in fatto il ricorrente che, nel corso del 2018, allorquando attendeva alla conduzione dei due impianti di biogas, le due società sono state coinvolte in un’indagine condotta dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma e con l’ausilio dell’Istituto Parma Qualità (IPQ), nell’ambito della quale al ricorrente, al fratello (-OMISSIS-) e al responsabile tecnico (-OMISSIS-) sono stati contestati i reati di cui agli articoli 515 (Frode nell’esercizio del commercio) e 517- quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) c.p., sul presunto presupposto di aver allevato, presso i predetti centri aziendali, suini destinati alla produzione del prosciutto crudo di Parma, alimentandoli con sostanze non previste dal relativo disciplinare, somministrando sottoprodotti di origine animale (SOA), di categoria 3.
Durante un sopralluogo disposto nell’ambito della predetta indagine, presso la Cascina -OMISSIS-, unità produttiva condotta dalla -OMISSIS-, in data 12 giugno 2018 veniva rilevata una non corretta gestione di materiale costituito da biodigestato, proveniente dall’impianto di biogas della -OMISSIS- e momentaneamente depositato presso un piazzale dell’unità produttiva.
La decisione di effettuare un deposito temporaneo di materiale digestato proveniente dall’impianto di biogas di -OMISSIS- è stata assunta dal ricorrente che, come detto, attendeva allora alla conduzione dei biodigestori societari.
È stato quindi contestato a suo carico lo svolgimento dell’attività di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi, per cui l’interessato è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Lodi.
Si tratta, soggiunge il ricorrente, di un reato contravvenzionale, il quale, laddove il ricorrente non intenda affrontare il processo, potrà essere oblazionato, con applicazione di una mera sanzione amministrativa il cui pagamento determinerà l’estinzione dell’illecito penale.
Il ricorrente risulta dunque indagato per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p. e rinviato a giudizio per il reato di cui all’articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione ad un presunto episodio di gestione abusiva di rifiuti.
La Questura di Lodi, con il provvedimento impugnato, ha applicato al ricorrente la misura prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 152/2011, consistente nell’avviso orale, riportato nel verbale notificato a mani in data 26 luglio 2019, a tenere una condotta conforme alla legge.
Sostiene, ancora, il ricorrente di non aver commesso alcuno dei reati genericamente elencati nell’avviso orale del Questore, come si evince dal certificato del casellario giudiziario, e che neppure sono in corso, nei suoi confronti, indagini ulteriori rispetto a quelle sopra indicate per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p., e all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per erroneità dei presupposti, non solo in quanto le condotte penalmente rilevanti ascritte al ricorrente non sarebbero mai state da questi tenute, ma anche poiché, più in generale, il ricorrente non rientrerebbe nel novero dei soggetti indicati all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011; inoltre, il provvedimento sarebbe viziato sotto il profilo della motivazione.
1.3. Nello specifico, il ricorso è affidato alle seguenti censure.
I) Violazione degli articoli 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.
Il ricorrente, a suo dire, non sarebbe annoverabile tra le categorie di soggetti indicati all’art. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011, sicché la Questura non avrebbe potuto assumere nei suoi confronti l’avviso orale di cui