TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-18, n. 202200716
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Pubblicato il 18/05/2022
N. 00717/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L N e M N, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A T, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-s.r.l., -OMISSIS-s.r.l., -OMISSIS-s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati I F e Francesco Follieri, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari alla via P. Fiore n. 14;
per l'annullamento
con ricorso principale della:
1) deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. di Foggia -OMISSIS-del 30 settembre 2021, nei limiti dello interesse del ricorrente con riferimento al lotto n. 1 (Manfredonia) e di ogni altro atto connesso con la stessa;
2) di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate, ivi comprese il verbale del sub-procedimento di valutazione della anomalia, nei limiti e per quanto di interesse del ricorrente, degli atti presupposti, della determina dirigenziale-OMISSIS-del 08 01 2021;
3) degli atti tutti di gara, sempre nei limiti dello interesse azionato dal ricorrente, laddove confliggenti di ogni altro atto presupposto, conseguente e successivo ancorché non conosciuto;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto laddove stipulato;nonché per il risarcimento in forma specifica merce il subentro nella aggiudicazione del lotto n. 1 e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente
Sui motivi aggiunti presentati in data 11.3.2022:
per l'annullamento della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. di Foggia -OMISSIS-del 3 febbraio 2022 (ricevuta in pari data) di conferma della determinazione del RUP dell’esclusione della società -OMISSIS-s.r.l. e conseguente aggiudicazione del lotto n. 1 (Manfredonia) allo R.T.I. -OMISSIS-s.r.l. (mandataria) e -OMISSIS-s.r.l. (mandante) e -OMISSIS-s.r.l.;
di tutti gli atti presupposti richiamati e riportati come allegati, facenti parte integrante e sostanziale della richiamata deliberazione -OMISSIS-del 2022;
nonché di ogni altro atto presupposto, successivo ancorché non conosciuto;per la dichiarazione di inefficacia del contratto laddove sottoscritto;per il risarcimento in forma specifica merce il subentro e/o per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Foggia e di -OMISSIS-s.r.l. e di -OMISSIS-s.r.l. e di -OMISSIS-s.r.l. e di -OMISSIS-s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. L N, per la società ricorrente, l'avv. R D, per l'azienda sanitaria resistente, l'avv. G P, per la società controinteressata-OMISSIS-, e l'avv. I F, per le società controinteressate -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 22.11.2021 e depositato come in rito, -OMISSIS- s.r.l., classificatasi al terzo posto nel procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di servizi di vigilanza e fiduciari presso strutture dell’ASL di Foggia, impugnava il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1 (Manfredonia) disposta nei confronti di -OMISSIS-s.r.l.. Si posizionava secondo il costituendo R.T.I. -OMISSIS-s.r.l. (capogruppo), -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-s.r.l.
In particolare, l’impugnativa veniva affidata all’articolazione dei seguenti motivi di diritto:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. a), c) e c-bis), c-ter d.lgs. n. 50 del 2016, nonché del disciplinare di gara;violazione dei principi di buona fede e correttezza, quanto alle omesse dichiarazioni della mandante -OMISSIS-s.r.l. del costituendo R.T.I. -OMISSIS-s.r.l. (capogruppo), -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-s.r.l.;
II) violazione della legge di gara, art. 3 del disciplinare, violazione del divieto di aggiudicazione ad un unico “centro decisionale”, difetto di istruttoria, assenza totale e/o parziale di motivazione, violazione dell’art. 80, comma 5, lett m), d.lgs. n. 50 cit., per la presenza di un unico “centro di interessi” che raggruppa le -OMISSIS-s.p.a. e -OMISSIS-s.r.l.
2.- Si costituivano le intimate parti