TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-10-29, n. 201801028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-10-29, n. 201801028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201801028
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 01028/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2017, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via Carlo Zima n. 3;

contro

Ministero dell'Interno Prefettura di Mantova- Questura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti

Provincia di Mantova non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento di data 29/10/2016 “verbale di ritiro preventivo di armi, munizioni e documento di porto d'armi” redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di Castiglione delle Stiviere;

-del provvedimento prot. 0051603, emesso in data 18/11/2016 dalla Prefettura della Provincia di Mantova, di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;

-della nota n. 066183/11-1 del 14/11/2016, del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto di detenzione armi e munizioni;

-del provvedimento di data 23/11/2016, prot. n. cat. 6 i div. p.a.s. /2016 del Questore della Provincia di Mantova di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e del relativo libretto;

-di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, quale, a mero titolo esemplificativo, gli esiti di informative emessi dal Comando Stazione Carabinieri di Castiglione delle Stiviere (MN) e/o dalla Questura di Mantova aventi ad oggetto il ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Lombardia - Stazione di Castiglione delle Stiviere e di Ministero della Difesa e di Questura di Mantova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento di data 18.11.2016, il Prefetto della Provincia di Mantova, giusta nota del 14.11.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto di detenzione armi e munizioni, ha disposto a carico di C Giancarlo il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinando che le armi al medesimo già cautelativamente ritirare siano custodite a cura del Comando dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere in attesa che il C provveda alla cessione entro 150 giorni e disponendo che il suddetto Comando provveda al ritiro dei titoli abilitativi all’acquisto d armi e/o esplosivi. Con successivo decreto del 23.11.2016, il Questore della Provincia di Mantova, preso atto della provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni, ha disposto, nei confronti del C, la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e del relativo libretto.

Con ricorso depositato in data 20.2.2017, C Giancarlo ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento Prefettizio di divieto detenzione armi, quello del Questore di revoca della licenza, la nota del 14.11.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto, nonché il verbale di ritiro preventivo di armi, redatto dai Carabinieri di Castiglione delle Stiviere in data 29.10.2016.

Il provvedimento prefettizio trova fondamento nella nota del 14.11.2016 con cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova ha comunicato che il C era stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica in quanto ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. i) e all’art. 30, comma 1, lett. i) della legge n. 157/1992 per aver esercitato la caccia sparando da veicolo a motore;
nella medesima nota è, altresì, specificato che a carico del C, titolare di porto d’armi uso caccia e detentore (oltre che del fucile marca Beretta immediatamente posto sotto sequestro) di n. 9 fucili regolarmente denunciati, era stato emesso in data 22.5.1998 provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni poi revocato nel 2012.

Il ricorrente, in sintesi, ha formulato i seguenti motivi di ricorso: -se è pur vero che l’Amministrazione dispone di discrezionalità nella valutazione in ordine alla idoneità a detenere armi, è altrettanto vero che la commissione di un reato non comporta l’automatico diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi, essendo necessaria una specifica motivazione relativamente alla pericolosità e inaffidabilità, motivazione del tutto assente nel caso in esame;
-il ritiro cautelare delle armi può avvenire solo in caso di necessità ed urgenza, condizioni palesemente assenti nel caso concreto;
-mancata istruttoria e mancata comunicazione avvio procedimento in assenza di esigenze dirette ad evitare pericoli per la pubblica incolumità;
-una unica e sporadica violazione non può determinare la perdita dei requisiti per il possesso del titolo abilitativo posseduto da anni;
-il procedimento penale è stato definito con oblazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha replicato alla relazione depositata dalla difesa erariale con memoria difensiva con cui ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni.

Con ordinanza n. 143, assunta alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2017, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

In vista dell’Udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori atti o documenti ovvero memorie difensive.

Alla Pubblica Udienza del 10 ottobre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In linea generale si osserva che, come noto, la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché la P.A. può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (in tal senso, da ultimo,

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