TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-05-29, n. 202001173
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Pubblicato il 29/05/2020
N. 01173/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2019, proposto da
G C, P S e A Z, rappresentati e difesi dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barrafranca, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza di assegnazione di somme n. 357/18 del Tribunale di Enna, depositata in data 14-19 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 28 agosto 2019, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme n. 357/18 del Tribunale di Enna, depositata in data 14-19 novembre 2017.
I ricorrente hanno anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
Il Comune di Barrafranca, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 26 marzo 2018, con la conseguenza che, al momento in cui il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquistato l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va accolto, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Barrafranca di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Pur confidando pienamente nel sollecito adempimento da parte del Comune di Barrafranca, il Collegio deve rappresentare all’Amministrazione intimata che la mancata esecuzione della decisione in epigrafe entro il termine indicato può integrare il reato di cui all’art. 328 c.p., oltre a determinare una responsabilità erariale per il danno cagionato a seguito del necessario insediamento del commissario “ad acta”.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Segretario Generale del Comune di Enna, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.