TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-28, n. 201700341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-28, n. 201700341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700341
Data del deposito : 28 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2017

N. 00341/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00688/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 688 del 2016, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, n. 16;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale -

ASUR

Marche;

per

l’ottemperanza alla sentenza n. 506/2015 del TAR Marche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di dirigente sanitario dell’ASUR, presentava, in data 19.1.2015, istanza di accesso a tutti gli atti deliberativi adottati fino all’anno 1997, per la determinazione dei fondi di incentivazione/risultato della dirigenza sanitaria, dalle disciolte USL che hanno dato luogo all’attuale Area Vasta n.

3 - Macerata, oltre agli atti analoghi adottati dall’anno 1983 in applicazione dei vari CCNL succedutisi nel tempo.

Veniva altresì richiesto l’accesso a delibere espressamente individuate nell’istanza.

Veniva infine richiesto l’accesso agli atti deliberativi, degli Enti menzionati, di recepimento dell’art. 61 del

CCNL

5.12.1996 come interpretato dall’Accordo del 12.7.2001.

L’Amministrazione riscontrava parzialmente l’istanza evidenziando l’immediata disponibilità di alcuni provvedimenti. Per la restante documentazione, risalente agli anni 80, prospettava invece difficoltà di ricerca, assicurando comunque la disponibilità al reperimento di tutti gli atti richiesti.

Veniva quindi proposto, a questo Tribunale, il ricorso n. 202/2015 per denunciare l’illegittima inerzia dell’ASUR;
ricorso che si concludeva con sentenza di accoglimento n. 506/2015 sul rilievo che il profilo di illegittimità, dell’azione amministrativa, andava individuato esclusivamente nella mancata fissazione di un termine per completare il reperimento della documentazione mancante, in assenza del quale sarebbe potuta permanere una situazione di incertezza non tollerabile dall’ordinamento, secondo cui ogni procedimento deve concludersi entro un termine certo e predefinito.

Veniva pertanto fissato il termine conclusivo di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della citata sentenza, ulteriormente prorogabile di 60 giorni in presenza di obiettive e complesse difficoltà di reperimento che avrebbero dovuto essere adeguatamente motivate.

Con l’odierno ricorso viene denunciata l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la quale non si è costituita in giudizio e neppure ha adempiuto ai propri oneri istruttori di cui all’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 104/2010.

Con ordinanza 1.2.2017 n. 92 questo Tribunale assegnava un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere, fissando le seguenti modalità attuative:

a. per semplificare e velocizzare i rapporti tra le parti, dovrà essere immediatamente comunicato, al ricorrente, il nominativo di un responsabile del procedimento di accesso, con qualifica, disponibilità e capacità professionale adeguate in relazione agli atti da esibire e alla complessità delle ricerche da svolgere;

b. nel caso in cui gli atti fossero custoditi in località diverse del territorio, dovrà eventualmente essere nominato un ulteriore responsabile (con stesso profilo) presso ciascuna sede, dandone immediata comunicazione al ricorrente. In tal caso il soggetto di cui alla lett. a) assumerà anche la responsabilità di coordinamento, vigilanza ed eventuale intervento sostitutivo nei confronti degli altri;

c. entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza dovrà essere elaborato un adeguato e tempestivo calendario di appuntamenti tra il responsabile o i responsabili del procedimento e il ricorrente o i suoi rappresentanti, ferma restando la possibilità di fissare altre date fuori calendario qualora le esigenze lo richiedano;

d. data l’obiettiva complessità della ricerca, l’Amministrazione non potrà pretendere, per tale scopo, informazioni fuori dalla disponibilità del ricorrente (come, ad esempio, gli estremi precisi dei provvedimenti, dovendosi ritenere sufficiente il relativo oggetto e l’anno di riferimento), come non potrà opporre (per giustificare ritardi o impossibilità di acquisizione) proprie scelte organizzative di archiviazione degli atti e di gestione del personale che dovrà collaborare nella ricerca;

d. nel caso in cui l’atto richiesto non esista oppure sia obiettivamente irreperibile, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione ”.

Con atti depositati in data 5 e 20 aprile 2017, parte ricorrente denuncia l’ulteriore totale inerzia dell’Amministrazione nel dare attuazione a quanto sopra.

Ai fini dell’onere probatorio, riguardo alla denunciata inadempienza dell’ASUR, può trovare applicazione il principio secondo cui il creditore, che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna dell’

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