TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-28, n. 201501527
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Testo completo
N. 01527/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13894/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13894 del 1998, proposto da:
T G, T E, T T, rappresentati e difesi dagli avv. E M, G M, con domicilio eletto presso E M in Roma, Via Ippolito Nievo, 61;
contro
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto dell’Ufficio centrale beni archeologici, architettonici, artistici e storici di Piacenza in data 28 luglio 1998, di imposizione di vincolo ai sensi della l. n. 1089/1939;
della nota della Sovrintendenza del 24 agosto 1998;
della nota della Sovrintendenza del 1 luglio 1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, nelle rispettive qualità di proprietari e usufruttuario dell’immobile denominato ex chiesa di Sant’Apollonia, sito in Piacenza, impugnano il decreto dell’Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del 28 luglio 1998, con cui il suddetto immobile è stato sottoposto a vincolo ai sensi della legge numero 1089 del 1939, in quanto bene culturale di particolare interesse storico-artistico.
I ricorrenti, inoltre, impugnano gli atti connessi al provvedimento impositivo del vincolo, con particolare riferimento alla nota della Sovrintendenza ai beni architettonici del 1 luglio 1998 che ha disposto la sospensione dei lavori in corso sull’immobile.
Avverso i suddetti provvedimenti, i ricorrenti deducono:
1. Eccesso di potere, allegando che la stessa Soprintendenza aveva, nel 1992, autorizzato l’esecuzione di lavori sostanzialmente identici a quelli realizzati dai ricorrenti;
2. Violazione della legge sul procedimento amministrativo, per omessa comunicazione di avvio del procedimento stesso, con particolare riferimento ai due comproprietari;
2.1. Ingiustizia manifesta della celere conclusione del procedimento amministrativo ( in poco più di due settimane) in un termine che, per la sua brevità, non avrebbe consentito, in concreto, di intervenire nella procedura di imposizione del vincolo;
3. Violazione della legge 1089 del 1939, per mancanza di precisa valutazione del rilievo storico-artistico dell’immobile;
4. Violazione della legge 1089 del 1939 ed eccesso di potere per imposizione del vincolo all’intero bene immobile anziché alle sole parti di pregio storico-artistico dello stesso (pitture e decorazioni).
L’Avvocatura dello Stato si costituisce per resistere al ricorso, allegando documentazione e una relazione della Sovrintendenza dei beni ambientali e architettonici della regione Emilia-Romagna nella quale si contestano le affermazioni di controparte.
DIRITTO
Come accertato dall’esame degli atti processuali, l’immobile di cui si tratta è quanto rimane della chiesa di Sant’Apollonia, costruita nel 13º secolo e adibita nel XIX secolo a deposito;la chiesa, seppure modificata al suo interno da lavori di ristrutturazione, oltre a conservare decorazioni e pitture di evidente valore storico-artistico, rappresenta un elemento significativo della storia piacentina, come risulta dalla documentazione allegata dalla Sovrintendenza. Nonostante le notevoli trasformazioni e il lungo, diverso utilizzo, la ex chiesa, con il provvedimento impugnato, è stata reputata di interesse particolarmente importante.
La Sovrintendenza è intervenuta a tutela dell’edificio in seguito a una segnalazione del 23 giugno 1998, proveniente dall’ufficio tecnico comunale, relativa a una denuncia di inizio attività per lavori presentata da uno dei ricorrenti;il 25 giugno 1998 è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza di uno dei ricorrenti;i lavori di trasformazione dell’edificio sono effettivamente iniziati;essi, ad avviso dell’Amministrazione dei Beni culturali, rischiavano di compromettere definitivamente il pregio dell’immobile;pertanto, il 1 luglio 1998 è stata disposta la sospensione dei lavori;il decreto di vincolo, quindi, è stato adottato il 28 luglio 1998, dopo che l’interessato (usufruttuario) era stato posto in condizione di conoscere l’iniziativa della Sovrintendenza, in seguito al predetto sopralluogo.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, si ritiene che, in tema di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile, lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il bene non preclude l'adozione della misura del vincolo che è, anzi, indirizzata ad impedire un ulteriore danno al bene di interesse storico-artistico e a favorire eventuali interventi di recupero (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4872).
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
Riguardo le censure dedotte con il secondo motivo, si ritiene che l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari sia imputabile anche all’usufruttuario che, in occasione del sopralluogo, ha trascurato di rendere nota l’esistenza di altri soggetti titolari di diritti reali sull’immobile.
Quanto alla omessa applicazione degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui impongono all'Amministrazione competente la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, deve ritenersi che si tratti di norma inapplicabile al caso di urgenza “in re ipsa”, situazione che ricorre qualora, come nella fattispecie, la definizione immediata del procedimento risponde a esigenze di tutela dell'integrità dell'ambiente o del valore storico-artistico (giurisprudenza consolidata, cfr., tra le tante, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 7278 del 2002).
Nella fattispecie, quindi, anche la rapida conclusione del procedimento è ampiamente giustificata dall’urgenza, essendo in corso dei lavori per la modificazione dell’immobile.
Anche il secondo motivo, pertanto, è privo di fondamento.
Infine, in relazione alle censure di cui al terzo e al quarto motivo, si ritiene che, in tema di dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile, le valutazioni che giustificano l'imposizione del relativo vincolo e il conseguente regime costituiscano espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell'Amministrazione dei beni culturali, nell'esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio;essa può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità, di rilievo tale da far emergere l'inattendibilità o l'irrazionalità della valutazione tecnico-discrezionale che vi presiede (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI , 13 settembre 2012, n. 4872;T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 2 marzo 2010, n. 3272;T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 15 novembre 2013, n. 9801).
Nel caso controverso, non si ravvisa alcuna ragione per revocare in dubbio la congruenza e la logicità della valutazione dell’ufficio preposto alla tutela, tenuto conto della natura del bene immobile, delle sue caratteristiche e risultando sufficientemente chiara e precisa la manifestazione di interesse storico-artistico.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese processuali, in ragione della complessità delle norme giuridiche da interpretare, possono essere compensate tra le parti.