TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-28, n. 201501527
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Testo completo
N. 01527/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13894/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13894 del 1998, proposto da:
T G, T E, T T, rappresentati e difesi dagli avv. E M, G M, con domicilio eletto presso E M in Roma, Via Ippolito Nievo, 61;
contro
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto dell’Ufficio centrale beni archeologici, architettonici, artistici e storici di Piacenza in data 28 luglio 1998, di imposizione di vincolo ai sensi della l. n. 1089/1939;
della nota della Sovrintendenza del 24 agosto 1998;
della nota della Sovrintendenza del 1 luglio 1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, nelle rispettive qualità di proprietari e usufruttuario dell’immobile denominato ex chiesa di Sant’Apollonia, sito in Piacenza, impugnano il decreto dell’Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del 28 luglio 1998, con cui il suddetto immobile è stato sottoposto a vincolo ai sensi della legge numero 1089 del 1939, in quanto bene culturale di particolare interesse storico-artistico.
I ricorrenti, inoltre, impugnano gli atti connessi al provvedimento impositivo del vincolo, con particolare riferimento alla nota della Sovrintendenza ai beni architettonici del 1 luglio 1998 che ha disposto la sospensione dei lavori in corso sull’immobile.
Avverso i suddetti provvedimenti, i ricorrenti deducono:
1. Eccesso di potere, allegando che la stessa Soprintendenza aveva, nel 1992, autorizzato l’esecuzione di lavori sostanzialmente identici a quelli realizzati dai ricorrenti;
2. Violazione della legge sul procedimento amministrativo, per omessa comunicazione di avvio del procedimento stesso, con particolare riferimento ai due comproprietari;
2.1. Ingiustizia manifesta della celere