TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2010-12-20, n. 201000206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2010-12-20, n. 201000206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000206
Data del deposito : 20 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00819/2005 REG.RIC.

N. 00206/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00819/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


O T, L B, R C, S C, P C, M C, D C, P E, E F, B G, G G, A L, T P, L P, L R, L S P, S S, I N P, S A, G B, Simona D'Orazio, R P F, F F, S F, R G, M L, M L, R P, S S, L S, F T, O T, M C V, F P, R R, A G, Cristiana Mori, Paolo Rabini, Sergio Soffritti, Luca Ambrosini, Augusto Antonini, Stefano Baldoni, Antonietta Bigoni, Gianluca Pierni, Massimo Raffaeli, Andrea Recanatini, Roberto Stoppoloni, Maria Pia Marzioni, Roberto Borgognoni, Maurizio Coloccini, Guido Carioli, Laura Giorgio, Grazia Guermandi, Anna Rita Connestari, Mara Marchetti, Marina Marchetti, Sergio Maria Mecozzi, Federico Trobbiani, Maria Boiano, Mauro Ulissi, Alvaro Capecci, Luigino Calvaresi, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Cucchieri e Stefania Giuliani, con domicilio eletto presso il primo, in Ancona, corso Mazzini, 148;


contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Dirigente del Servizio Personale Regionale e degli Enti Dipendenti, non costituito;

nei confronti di

Luigi Bolognini, Fausto Capomagi, Cesare Cognini, Valerio Cionna, Patrizia Bonvini, Antonio Pedretti, Riccardo Antonelli, Arcangelo Valeri, Luciana Pettinari, Pier Paolo Della Roscia, Maura Amici, Danilo Dominici, Andrea Carotti, Silvia Mei, non costituiti;

per l'annullamento,

della deliberazione G.R. n. 453 del 27/4/2004, del decreto del dirigente Servizio Personale della Regione Marche n. 345 del 14/6/2004 e delle graduatorie relative alle progressioni verticali indette con i predetti provvedimenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:

- deliberazione di G.R. n. 2919/2001;

- note Dipartimento Programmazione e Bilancio Regione Marche prot. nn. 32751, 32753, 32755, 32756, 32757, 32760, 32762 e 32763 del 7/10/2004;

- nota Dipartimento Affari Istituzionali e Generali, Servizio Informatica prot. n. 27504 del 25/8/2004;

- nota Servizio Provveditorato Economato e Contratti prot. n. 35711 dell’8/9/2004;

- nota Dipartimento Programmazione e Bilancio prot. n. 25731 del 9/8/2004;

- nota prot. n. 20414 del 17/5/2004, diretta al presidente del Comitato di Coordinamento dott. P M;

- qualsiasi altro documento (che non sia stato già depositato in giudizio) ritenuto utile ai fini della decisione.

I suddetti documenti si intendono completi dei rispettivi allegati (ed in particolare delle schede riportanti le valutazioni conseguite dai partecipanti alle selezioni per cui è causa).

La Regione dovrà inoltre provvedere alla ristampa delle graduatorie impugnate con un diverso “lay out”, di modo che, nell’ambito del punteggio totale riportato da ciascun concorrente per la voce “Titoli”, sia distinguibile quello attribuito in applicazione della formula aritmetica contestata dai ricorrenti (che dovrà risultare in un’apposita colonna).

Il dirigente pro tempore del Servizio Personale della Regione Marche, anche avvalendosi della collaborazione degli altri uffici interessati, dovrà depositare presso la Segreteria del Tribunale la predetta documentazione entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Sulla base della predetta documentazione, i ricorrenti, nei successivi tre mesi, provvederanno a redigere e a depositare in giudizio un prospetto riportante, per ciascuno di essi, gli esiti della c.d. prova di resistenza.

Le parti provvederanno a segnalare tempestivamente al Tribunale l’insorgenza di fatti e circostanze che impediscano il rispetto dei suddetti termini e impongano il differimento della data dell’udienza di trattazione fissata in dispositivo.


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