TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-04-21, n. 201001416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-04-21, n. 201001416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001416
Data del deposito : 21 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02926/1999 REG.RIC.

N. 01416/2010 REG.SEN.

N. 02926/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2926 del 1999, proposto da:
L G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti N C e V R, con domicilio eletto in Bari, via Calefati n.339, presso lo studio dell’avv. Castellaneta;

contro

Azienda U.S.L. Ta/1, rappresentato e difeso dall'avv. M Z, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. De Rosa, via De Rossi, 27;

Regione Puglia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego dell’assegnazione del turno di medicina specialistica ambulatoriale di geriatria per n.38 ore disponibili presso la Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1, per le zone carenti di cui al distretti nn.4,5,6,e 7 , come da pubblicazione del 15/6/1999, prot. n.136 , comunicato dalla A,U.S.L. TA/I con raccomandata AR. del 22/9/1999, prot. n.164 , pervenuta al ricorrente in data 24/9/1999;

della circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 18/5/1994 prot.n.24/14212/l16/16 ,che ha affermato l’utilizzabilità per le zone carenti di specialistica ambulatoriale dei soli specialisti già titolari di incarico a tempo determinato alla data del 30/12/1993;

di ogni atto presupposto ,connesso e conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. Ta/1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente l’avv. V R;
nessuno è comparso per l'Asl resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame L G G impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Il ricorrente, medico chirurgo specialista in geriatria e titolare di guardia medica dal 24.11.93, con istanza del 12.7.99 ha comunicato alla A.U.S.L. TA/1 la propria disponibilità a effettuare il turno di medicina specialistica ambulatoriale di geriatria per n. 38 ore settimanali risultato vacante presso la medesima U.S.L. per le zone carenti pubblicate il 15.6.99.

Con nota raccomandata a. r. del 22.9.99 l’Amministrazione resistente ha comunicato di non poter accogliere la predetta istanza, in ragione sia dello sbarramento previsto dall’art. 8 co. 8 D.Lgs. n. 517/92, che limita la specialistica ambulatoriale a favore dei medici aventi incarico a tempo indeterminato alla data del 30.12.93, sia della prescrizione contenuta nella circolare assessorile regionale prot. n. 24/4212/116/16 che, nel caso di carenze, ha escluso l’immissione in servizio di medici specialisti a tempo indeterminato, consentendo viceversa l’aumento dell’orario settimanale ai medici già in servizio.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 500/96;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 8 D.Lgs. n. 517/93;

3) eccesso di potere per difetto o, comunque, insufficiente motivazione.

Si è costituita in giudizio la A.U.S.L. TA/1, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 26.1.00 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza dell’11 marzo 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ invero infondato il primo motivo di censura, atteso che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 co. 8 del D.Lgs n. 502/92, come modificato con D.Lgs n. 517/93 e dell’art. 10 D.P.R. 500/96, l’attribuzione dei posti disponibili nella specialistica ambulatoriale alla data di entrata in vigore del D.Lgs da ultimo citato, devono essere attribuiti ai medici specialisti convenzionati interni, già titolari di rapporto in convenzione con l a singola A.S.L..

La normativa in esame è infatti finalizzata alla eliminazione dei rapporti specialisti a convenzione interna;
tale ratio risulterebbe del tutto vanificata se per assurda ipotesi dovesse seguirsi l’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui dovrebbe farsi riferimento a tutti gli specialisti titolari di una convenzione anche esterna nell’ambito del S.S.N..

Deve in proposito rilevarsi che la ratio legis di cui al D.Lgs n. 517/93 ha trovato infine attuazione con l’entrata in vigore dell’art. 34 L. n. 449/97, con conseguente eliminazione della figura dello specialista ambulatoriale in regime di convenzione.

Alla stregua di quanto sopra risulta conseguentemente infondato il secondo motivo di censura, atteso che la normativa richiamata imponeva alle A.U.S.L. di utilizzare esclusivamente il personale sanitario (specialisti in regime di convenzione con la medesima A.U.S.L. e non già sanitari in possesso di convenzione con altre Aziende sanitarie).

E’ altresì infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che l’impugnato provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione la chiaro tenore delle norme richiamate e considerata peraltro la doverosità dell’impugnato provvedimento di reiezione dell’istanza.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

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