TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201500923

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201500923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500923
Data del deposito : 21 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00526/2015 REG.RIC.

N. 00923/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2015, proposto da:
MA US, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Honorati, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Mazzini, 107;



contro

Consiglio Notarile di Ancona, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Fonti e Paolo Petrina, con domicilio eletto presso NO NI in Ancona, Via Marsala, 12;



nei confronti di

NO AB e ME SA, n.c.;



per l'ottemperanza

alla sentenza n. 414/2015 pronunciata dal TAR per le Marche e pubblicata in data 22 maggio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, adducendo l’illegittimo comportamento del Consiglio notarile di Ancona che, nonostante le statuizioni contenute nella pronuncia in questione, non avrebbe ancora adottato provvedimenti definitivi atti a regolamentare il servizio protesti tra i notai interessati.

Con il presente ricorso, quindi, si chiede la condanna del Consiglio notarile all’adozione dei provvedimenti necessari a pervenire ad un’equa ripartizione del servizio protesti e la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dello stesso in caso di sua perdurante inerzia; si chiede, altresì, di fissare una somma di denaro da porre a carico dell’Amministrazione per ogni ritardo o inosservanza successivi, nella misura di € 300,00 giornalieri, con aumento progressivo del 50% per ogni quindici giorni di ulteriore ritardo.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Consiglio notarile di Ancona, contestando in fatto ed in diritto le avverse censure.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2015, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.

II. Il ricorso è fondato solo in parte, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

II.1. Non è in contestazione, in questa sede, la doverosità di un intervento volto all’equa ripartizione del servizio protesti in presenza di più professionisti interessati al suo svolgimento (come nel caso in questione); in proposito occorre precisare quanto statuito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ossia che detta ripartizione, nell’ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i Consigli notarili (art. 10, ultimo comma, della legge n. 349/1973) e che, solo ove tale intesa non si raggiunga, il Consiglio notarile provvede, per i settori concordati, all’approvazione di vincolanti criteri di ripartizione (art. 8 del DPR n. 290/1985).

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