TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-09-14, n. 202205719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-09-14, n. 202205719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205719
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2022

N. 05719/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05078/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5078 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati F I, F Cmunara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

del decreto Gab./Staff Sic.Citt. (17967/12B16), emesso da in data 18 settembre 2019 recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. E’ controversa la legittimità del decreto Gab./Staff Sic.Citt. (17967/12B16), emesso del Prefetto di Napoli il 18 settembre 2019, recante il divieto per il ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

2. Il provvedimento è stato adottato a seguito di segnalazione del 21 agosto 2019 della Guardia di Finanza di Napoli - 1° Nucleo Operativo Metropolitano, per i fatti accertati in data 17 luglio 2019, in quanto il ricorrente deteneva illegalmente n. 5 munizioni cal. 9 in eccedenza a quelle dichiarate.

Per tale condotta egli è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S. ed è stato considerato dall’amministrazione carente dei requisiti di affidabilità prescritti dalla vigente disciplina in materia di armi.

3. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame in cui ha formulato articolate censure di violazione di legge, in particolare degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 39 del T.U.L.P.S.

Deduce in fatto il ricorrente di essere in possesso di idoneo titolo in corso di validità per l’acquisto e la detenzione di armi e munizioni e che la normativa vigente fissa il numero massimo di munizioni per arma corta in duecento: egli, dunque, possedeva un numero di munizioni non eccedente a quanto consentito.

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