TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-16, n. 201410365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-10-16, n. 201410365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410365
Data del deposito : 16 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02306/2001 REG.RIC.

N. 10365/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02306/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2001, proposto dal sig. G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti M T e G R presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni n. 181, è elettivamente domiciliato,

contro

il Ministero dell’industria, commercio e artigianato (oggi, sviluppo economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,

per l'annullamento

del decreto del 18 settembre 2000 del Direttore generale degli affari generali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il quale è stato determinato il trattamento economico annuo lordo allo stesso spettante, nonché di ogni atro atto presupposto, connesso o conseguenziale, nonché

per il riconoscimento del diritto,

per tutto il periodo compreso tra il 13 ottobre 1993 e il 30 giugno 1998,

a conservare il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto del trasferimento al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché l’anzianità di servizio maturata e,

in via subordinata,

a percepire: a) l’assegno pensionabile, parti alla differenza tra la retribuzione annuale già percepita presso l’Agensud e quella attribuitagli in conseguenza dell’inquadramento provvisorio nei ruoli del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed erogabile nella misura massima mensile di £ 1.500.000, per tutte e tredici le mensilità di retribuzione spettanti ai dipendenti statali, per un importo complessivo annuale pari a £ 19.5000.000 (£ 1.500.000 X 13);
b) nella misura massima stabilita dalla legge (£. 19.500.000 annue o, in subordine, £ 18.000.000 annue) l’assegno personale pensionabile, pari alla differenza tra la retribuzione annua percepita presso l’Agensud e quella attribuitagli in conseguenza dell’inquadramento provvisorio nei ruoli del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, fin quando l’importo di detta differenza, riassorbita da tutti i successivi miglioramenti economici, continui ad essere superiore alla suddetta misura massima;
c) per il periodo successivo, a titolo di assegno ad personam, un importo pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l’Agensud e la retribuzione annuale statale, aumentata di tutti i miglioramenti economici successivi al 13 ottobre 1993.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’industria, commercio e artigianato (oggi, sviluppo economico);

Visto il decreto monocratico di perenzione del ricorso n. 12773 del 4 giugno 2013 ed il successivo decreto monocratico, di revoca del decreto di perenzione, n. 5324 del 18 marzo 2014;

Vista la memoria di parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 12 febbraio 2001 e depositato il successivo 26 febbraio parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del 18 settembre 2000 del Direttore generale degli affari generali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il quale è stato determinato il suo trattamento economico annuo lordo. Ha, nel contempo, chiesto il riconoscimento del proprio diritto, per tutto il periodo compreso tra il 13 ottobre 1993 e il 30 giugno 1998, a conservare il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto del trasferimento al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e l’anzianità di servizio maturata. In via subordinata ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire: a) l’assegno pensionabile, pari alla differenza tra la retribuzione annuale già percepita presso l’Agensud e quella attribuitagli in conseguenza dell’inquadramento provvisorio nei ruoli del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed erogabile nella misura massima mensile di £ 1.500.000, per tutte e tredici le mensilità di retribuzione spettanti ai dipendenti statali, per un importo complessivo annuale pari a £ 19.5000.000 (£ 1.500.000 X 13);
b) nella misura massima stabilita dalla legge (£. 19.500.000 annue o, in subordine, £ 18.000.000 annue) l’assegno personale pensionabile, pari alla differenza tra la retribuzione annua percepita presso l’Agensud e quella attribuitagli in conseguenza dell’inquadramento provvisorio nei ruoli del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, fin quando l’importo di detta differenza, riassorbita da tutti i successivi miglioramenti economici, continui ad essere superiore alla suddetta misura massima;
c) per il periodo successivo, a titolo di assegno ad personam, un importo pari alla differenza tra la retribuzione annua già percepita presso l’Agensud e la retribuzione annuale statale, aumentata di tutti i miglioramenti economici successivi al 13 ottobre 1993.

Espone, in fatto, di essere stato dipendente della Cassa per il Mezzogiorno e di essere stato collocato, a seguito della sua soppressione disposta con d.P.R. 6 agosto 1984, in apposito ruolo gestito dal Commissario governativo di cui all’art. 2, l. 17 novembre 1984, n. 775 e dallo stesso utilizzato per l’espletamento delle proprio attribuzioni “per essere trasferito negli organismi dell’intervento straordinario anche per l’utilizzazione presso gli uffici del ministero per gli interventi straordinario nel Mezzogiorno nonché delle Amministrazioni dello stato, degli enti autonomi territoriali e di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento”. Con la l. 1 marzo 1986, n. 64 è stata istituita l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nel cui organico non è stato mai inquadrato, in quanto soppressa dalla l. n. 488 del 19 dicembre 1992. In particolare al momento della definizione della pianta organica della citata Agenzia il personale, tra cui parte ricorrente, ai sensi dell’art. 2 bis, d.l. n. 581 del 18 settembre 1984, sarebbe stato “trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre ai fini dell’utilizzazione prevista dal predetto articolo”, con conservazione del complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all’atto del trasferimento e conservazione dell’anzianità di servizio.

Parte ricorrente, con il d.l. n. 32 dell’8 febbraio 1995, convertito dalla l. n. 104 del 7 aprile 1995, è transitato nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per poi essere inquadrato, in via provvisoria, nei ruoli del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ottenendo un inquadramento penalizzante, non essendogli stato riconosciuto il complessivo trattamento economico, in godimento all’atto del trasferimento al Ministero dell’industria, nonché l’anzianità di servizio maturata presso la Cassa per il Mezzogiorno.

2. A sostegno del gravame, parte ricorrente ha pertanto denunciato che l’Amministrazione resistente avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 14 bis, lett. b), d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. n. 104 del 1995, laddove avrebbe dovuto essere applicato l’art. 2 bis, d.l. n. 581 del 18 settembre 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 775 del 17 novembre 1984. In subordine. Ove si dovesse ritenere applicabile l’art. 14 bis, lett. b), d.lgs. n. 96 del 1993, parte ricorrente ne deduce l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost..

Infine, il provvedimento impugnato è in ogni caso illegittimo e contraddittorio nella parte in cui determina in £. 18.000.000 l’assegno annuo riassorbibile, ottenuto moltiplicando £.

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