TAR Trento, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200900267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200900267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 200900267
Data del deposito : 23 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00277/2008 REG.RIC.

N. 00267/2009 REG.SEN.

N. 00277/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2008, proposto da:
D'Elia Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Pranzelores, n. 76

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato

per l'annullamento

del decreto del Questore di Trento n. 62 Cat.6F/P.A.S. di data 7.7.2008, notificato il 18.7.2008, avente ad oggetto "il respingimento dell'istanza di rilascio e licenza di porto fucile per uso tiro al volo".


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il cons. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 3.11.2008 e depositato il successivo 2.12 il sig. Antonio D'Elia ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, il decreto del Questore di Trento del 7.7.2008, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di licenza di porto fucile per uso tiro al volo.

Avverso tale decreto l’interessato ha dedotto la violazione della vigente disciplina legislativa (artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), denunciando anche l’assenza e/o l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.

L'Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

1. In via preliminare va rilevato che, ai sensi degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., la licenza di porto d’armi può essere negata dal Questore a coloro che non diano affidamento di non abusare delle armi. Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti reiettivi dell’autorizzazione del porto di armi postulano, peraltro, la sussistenza in capo all'Amministrazione dell’obbligo di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta a provvedere negativamente, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi, nonché le circostanze da cui possano emergere sospetti di utilizzo improprio dell’arma, in pregiudizio agli ordinati rapporti con gli altri consociati.

2. Chiarito quanto procede in linea generale osserva il Collegio che l’istante ha chiesto l’annullamento del decreto con il quale il Questore di Trento ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere il rilascio del porto d’armi per uso tiro a volo;
detto diniego trova fondamento nell’esistenza di vari precedenti penali, che precluderebbero – ad avviso dell’Amministrazione - il rilascio del ridetto titolo di polizia.

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 11 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 per difetto di motivazione.

Occorre evidenziare al riguardo che, seppure in materia di rilascio di licenza di porto d’armi sia attribuita all’Autorità di polizia un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto richiedente nell’uso corretto delle armi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2005. n. 5905), il relativo apprezzamento deve trovar espressione in un atto conforme alla legge e dotato di una congrua motivazione.

Nel caso in esame, tuttavia, parte dei fatti di rilevanza penale (delitti contro il patrimonio, in materia di armi e per violazioni della disciplina degli stupefacenti) e posti a base del provvedimento impugnato non soltanto sono risalenti nel tempo, ma per essi è già intervenuta la riabilitazione: essi, quindi, non possono più essere oggetto di valutazione da parte dell’Autorità di polizia dopo che sia stato accertato che la persona che aveva commesso i suddetti reati ha dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Detta conclusione appare conforme a quanto stabilito dall’art. 11 del T.U.L.P.S., che fa esplicito riferimento alla positiva efficacia della riabilitazione.

Quanto al richiamo, contenuto nel diniego della licenza, alle più recenti condanne riportate dal ricorrente nel 2006-2007 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, è avviso del Collegio che i fatti sottesi ai visti reati non siano sotto alcun profilo rilevanti sull’inaffidabilità dell’istante all’uso del fucile a fini sportivi, non essendo indice di comportamenti che, seppure sintomatici di una condotta di vita non specchiata, rivelino nel contempo un reale ed effettivo pericolo per la sicurezza pubblica.

3. Per le suesposte considerazioni, il provvedimento di diniego deve quindi essere annullato.

L’accoglimento del ricorso comporta in capo all’Amministrazione resistente l’obbligo conformativo del rilascio della richiesta licenza, in difetto di diversi elementi ostativi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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