TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2018-06-20, n. 201800304
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Pubblicato il 20/06/2018
N. 00304/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00495/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2018, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Aldo Moro 37;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex Palazzo Giustizia);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del 15 febbraio 2018, prot. GDAP 0055253, notificato all'interessato in data 16 febbraio 2018, della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 il dott. M B e uditi per le parti i difensori presenti, l'avvocato A.M. Contento in sostituzione dell’avvocato N P per parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Salvatore Colangelo per l’Amministrazione resistente;
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, il proposto gravame non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto non può sottacersi che il trasferimento presso la Casa Circondariale di Lecce era avvenuto unicamente in considerazione della presenza di una situazione di handicap grave del figlio minore (situazione legittimante ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5, e che oggi, pacificamente, risulta non più presente e senza che il nuovo - e diverso - giudizio dell’ASL in merito sia stato impugnato da parte ricorrente) e che, dunque, al venir meno del predetto presupposto il collocamento presso la menzionata sede perdeva la sua fondamentale base giuridica, con la necessaria conseguente azione dell’Amministrazione per la revoca della disposta assegnazione in mancanza dei requisiti legittimanti, in piana applicazione del comma 7- bis del predetto articolo 33 della legge n. 104/1992, atteso che, come attestato dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4671/2017 e n. 5206/2017), la revoca in esame non presenta tratti di discrezionalità, trattandosi (a ben vedere) di un atto di “rimozione” avente carattere doveroso;