TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201602246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201602246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602246
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 02246/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2016, proposto da:
R E M A H, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con la quale è domiciliato in Milano, presso lo studio dell’avv. A Turconi, Via Fabio Filzi, n. 27

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'annullamento:

- del provvedimento n. 14478/2013 Imm., emesso in data 4.9.2015 e notificato in data 10.12.2015, con il quale il Questore di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 22.11.2016, con la quale parte ricorrente ha depositato copia del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente ha depositato copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura;

Ritenuto che di ciò il Collegio debba prendere atto, ai fini della dichiarazione di cessata materia del contendere;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito della fase cautelare, della particolarità della vicenda (nella quale non vi è prova di una tempestiva trasmissione al Comune di Lissone, da parte del Tribunale di Monza, dell’ordinanza che nel 2012 aveva disposto l’affidamento della tutela del ricorrente, allora minorenne, allo stesso Comune), nonché del fatto che le circostanze favorevoli al riesame della posizione dell’interessato sono emerse solo in corso di giudizio;

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