TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-10-26, n. 201701666

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-10-26, n. 201701666
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201701666
Data del deposito : 26 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2017

N. 01666/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2017, proposto da:
J Sl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

A Spa Sede di Roma, A Spa Sede di Bari, A Spa c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, non costituiti in giudizio;
A - Compartimento Regionale Viabilita' - Bari, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento ANAS prot. CBA-0035349-P del 22.12.2016, di rigetto dell’istanza avanzata dalla società ricorrente, di realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti sulla S.S. 106 Dir. Km 2 500;

nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e specificatamente del preavviso di rigetto del 5 maggio 2016;

per il risarcimento dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A - Compartimento Regionale Viabilita' - Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con la quale ANAS s.p.a. ha rigettato l’istanza proposta dalla ricorrente, volta alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti sulla SS 106, Dir. Km 2+500.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: eccesso di potere per errore e sviamento;
violazione dell’art. 85 co. 2 Reg. Att. Codice della Strada;
falsa applicazione delle Circolari ANAS nn. 09/73 e 05/88.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per il risarcimento dei danni da ritardo e da mancato guadagno.

Si è costituita A s.p.a. con atto di stile del 9.2.2017.

All’udienza del 25.10.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto affetto da errore e difetto di istruttoria in ordine all’apposizione del segnale di dosso, e ciò in difetto di una modifica altimetrica, e quindi di un fatto nuovo che incidesse sulla visibilità.

I motivi sono fondati.

Già in sede di prima verificazione (cfr. relazione depositata in data 24.3.2017), è emerso quanto segue: “ (Ci) si recava sulla SS 106 iniziando a percorrerla con senso di marcia Reggio Calabria e partendo dal cartello stradale indicante l’inizio della strada SS 106 veniva quindi azzerato il contachilometri dell’auto e, giunti all’altezza del Km 2+500, si notava sulla destra una costruzione (fotografia n. 3). Si continuava a percorrere la strada e si accertava in prossimità del km 4+900 (prima del viadotto della Lama) la presenza di un primo dosso inteso quale cambio di livello stradale, alla cuspide del quale risulta installato un segnale stradale di pericolo “DOSSI” e ad un distanza di circa 700 mt dal primo dosso, quindi – superato il viadotto della Lama – al km 5+600, la presenza di un secondo dosso inteso anche questo quale cambio di livello stradale sulla cui cuspide risulta installato un segnale di pericolo DOSSI ”.

Pertanto, già in sede di prima verificazione, è emersa bensì la presenza di due dossi, ma uno dei quali insistente dopo la progettata stazione di servizio, e dunque del tutto ininfluente ai fini in esame.

3. Tanto premesso, si legge nel preavviso di diniego (le cui motivazioni sono state richiamate nell’atto impugnato) che: “ … l’estremo da prendere in considerazione per la misurazione della distanza dei punti singolari degli accessi all’impianto è, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica presentata dalla Jonicoil s.r.l, la cuspide dell’aiuola del distributore che, nella fattispecie, è ubicata a circa 85 metri dal viadotto Lama di Vite, la cui conformazione determina la formazione del ridetto dosso e, quindi un punto singolare. La ridetta Circolare A 5/88 prescrive, invece, che la distanza tra la cuspide dell’aiuola e i punti singolari deve essere minimo di 150 metri che, nel caso specifico, inglobano gli elementi geometrici sopradescritti e costituenti punti singolari ”.

Tale misurazione è tuttavia smentita dalle risultanze dei chiarimenti depositati in data 5.10.2017, in cui si legge quanto segue: “ distanza tra l’inizio del cambio di livello e la cuspide dell’aiuola comprensiva della pista di decelerazione = 243,58 m ”.

Dunque, è ampiamente rispettato il limite minimo dei 150 metri stabilito dalla Circolare A n. 5/88.

4. Si legge altresì nel citato preavviso di diniego che: “ … il dosso in questione determina una indiscutibile limitazione di visibilità del tratto di strada posto subito dopo il viadotto, che la predetta limitazione della visibilità, conseguenza del raccordo convesso presente, è tanto più marcata quanto maggiore è la velocità di percorrenza dei veicoli nel tratto Palagiano verso Chiatona;
si ritiene che la realizzazione di un nuovo accesso ad una area di servizio posta ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle Circolari A in presenza di dossi rappresenti un pericolo per gli utenti della strada
”.

Tali valutazioni sono state parimenti smentite in sede di verificazione. Si legge infatti nella relazione a chiarimenti depositata in data 5.10.2017 – effettuata tenendo conto di una velocità consentita su quel tratto di strada pari a 70 Km/h, e una velocità tollerata di 80 km/hm – che: “ … posizionando due auto … una all’ingresso (cuspide) della corsia di decelerazione con occhio del conducente … e la seconda auto a 208 mt …, la linea ipotetica che congiunge le due auto con gli occhi dei conducenti … rappresenta la visuale libera che, non incontrando il profilo della strada, risulta verificata ”.

Con una velocità di 100 km/h la distanza necessaria ai fini della visibilità è stata invece accertata in 260 metri.

In entrambe le ipotesi, il verificatore ha accertato la sussistenza della visibilità.

Pertanto, è evidente il travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione, la quale ha ricusato l’istanza di che trattasi sulla base di presupposti smentiti dalla obiettiva realtà fattuale.

5. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell’atto impugnato.

6. Va ora esaminata l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

Sul punto, accertata la sussistenza dell’evento dannoso, rappresentato dall’atto illegittimo posto in essere dall’Amministrazione, va indagata la sussistenza dell’elemento psicologico.

Al riguardo, osserva il Collegio che l’illegittimità dell’atto amministrativo, seppur non è elemento da cui inferire in termini automatici la colpa della p.a, ne costituisce tuttavia un indizio, idoneo a porre a carico dell’amministrazione la prova della ricorrenza, nella specie, di un errore scusabile, e ciò sulla base degli indici (novità della normativa;
obiettiva complessità del quadro normativo e/o fattuale di riferimento;
sussistenza di contrasti giurisprudenziali, ecc.) da tempo elaborati sia dalla Corte di giustizia, sia dalle superiori corti nazionali.

Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha in alcun modo allegato, e né tampoco provato, la sussistenza di un errore scusabile, sulla base degli indici or ora precisati.

Già soltanto per tali ragioni, allora, può senz’altro ritenersi accertata la colpa a carico dell’Amministrazione.

A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam , che la peculiare natura della fattispecie in esame, caratterizzata da approssimazione amministrativa sia nella misurazione delle distanze ritenute rilevanti ai fini in esame, sia ai fini della valutazione della pur denunciata situazione di pericolo, rendono evidenti la colpa dell’apparato amministrativo, posto che, qualora A s.p.a. si fosse limitata ad effettuare le semplici misurazioni eseguite dal verificatore, essa sarebbe addivenuta ad un provvedimento di opposto tenore contenutistico.

Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini dell’operare della fattispecie risarcitoria.

7. Venendo ora alla quantificazione del danno risarcibile, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni “ … sia … in relazione al ritardo con il quale A si è pronunciata e ciò con riferimento al periodo dal 2014 al 2016;
sia in relazione al danno per la mancata apertura della stazione di servizio
” (cfr. ricorso introduttivo, p. 12).

Orbene, principiando dal danno da ritardo, premette il Collegio, sulla scia di una giurisprudenza amministrativa che può farsi risalire all’AP n. 7/05, che l'art.

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