TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201500172
Data del deposito : 14 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00363/2013 REG.RIC.

N. 00172/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2013, proposto da:
Roche Diagnostics Spa - Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. J R, M A B e F M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, corso Italia, 10;

contro

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano;
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;
Provincia Autonoma di Bolzano;

nei confronti di

Abbott Srl, rappresentata e difesa dagli avv. F S e E L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Zocchi in Bolzano, Via Orazio,25;

per l'annullamento

- della determinazione n. 2013/D3/00648 di data 13/11/2013 mediante la quale l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di Abbott srl del lotto n. 1 della "procedura aperta per il noleggio in full-service di apparecchiature per indagini diagnostiche e l'acquisto dei relativi reagenti e consumabili per il laboratorio di Merano e Silandro";

- della nota n. prot. 0130743/13/07/bs di data 15/11/2013, ricevuta in pari data, mediante la quale la suddetta determinazione è stata comunicata a Roche Diagnostics Spa;

- per quanto occorrer possa, dell'art. 6 del Capitolato d'oneri, nelle parti di cui in esposizione;

nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della Abbott Srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori:

F. Mazzei per la ricorrente;

A. Zocchi, in sosituzione di E. Leonetti, per la Abbott S.r.l;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso la Roche Diagnostics Spa – Società Unipersonale impugna gli atti, in epigrafe indicati, relativi all’aggiudicazione definitiva a favore della Abbott Srl del lotto n. 1 della “procedura aperta di noleggio in full-service di apparecchiature per indagini diagnostiche e l’acquisto dei relativi reagenti e consumabili per il laboratorio di Merano e Silandro”.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi:

“A. Sull’illegittimità in via autonoma dei provvedimenti impugnati:”

In via principale si lamenta l’illegittimità, in via derivata, dell’aggiudicazione, in quanto atto fondato sull’asserita illegittima esclusione della Roche Diagnostics Spa per i motivi censurati nel ricorso di primo grado (così come riproposti in sede di appello), unitamente ai motivi di contestazione della sentenza di primo grado, che vengono tutti integralmente richiamati, per quanto occorrer possa.

“B. Sull’illegittimità in via autonoma dei provvedimenti impugnati:”

In via subordinata si censura l’illegittimità, in via autonoma, dell’aggiudicazione a favore della Abbott Srl, per i seguenti motivi:

“1. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione.”

“2. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione.”

“3. Violazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione. Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 4 del Disciplinare.”

“4. Violazione degli artt. 55 e 81 D.Lgs. 163/2006. Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara.”

Con atto di costituzione dd.

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