TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-18, n. 202100879
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2021
N. 00879/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 1, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 4, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 5, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marisa Barattini e Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- quanto all'ASUR Area Vasta 1: dell'atto prot. n. -OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 1, nonché dell'atto prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 1, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale Area Vasta, depositati in giudizio sub 1 e sub 2, con riserva espressa di deposito in giudizio dei provvedimenti di tutti i ricorrenti;
- quanto all'ASUR Area Vasta 2: dell'atto prot. n. -OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 2, nonché dell'atto prot. n.
-OMISSIS-, a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 2, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale Area Vasta, depositati in giudizio sub 3 e sub 4, con riserva espressa di deposito in giudizio dei provvedimenti di tutti i ricorrenti;
- quanto all'ASUR Area Vasta 3: dell'atto prot. n. -OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 3, nonché dell'atto prot. n.
-OMISSIS-, a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 3, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale Area Vasta, depositati in giudizio sub 5 e sub 6, con riserva espressa di deposito in giudizio dei provvedimenti di tutti i ricorrenti;
- quanto all'ASUR Area Vasta 4: dell'atto prot. n. -OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 4, nonché dell'atto prot. n.
-OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 4, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale Area Vasta, depositati in giudizio sub 7, con riserva espressa di deposito in giudizio dei provvedimenti di tutti i ricorrenti;
- quanto all'ASUR Area Vasta 5: dell'atto prot. n. -OMISSIS-a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 5, a firma dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Vasta 5, e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale Area Vasta, depositati in giudizio sub 8, con riserva espressa di deposito in giudizio dei provvedimenti di tutti i ricorrenti;aventi ad oggetto
adempimenti all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44,
nonché, per l'annullamento,
di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso o eccettuato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2021:
- quanto all'ASUR Area Vasta 1: di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti gli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, inoltrati ai ricorrenti afferenti a tali Area Vasta, tra cui, in particolare l'atto prot. n. -OMISSIS-e tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati ai ricorrenti depositati in giudizio sub doc. 1;
- quanto all'ASUR Area Vasta 2: di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti gli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, inoltrati ai ricorrenti afferenti a tali Area Vasta;
- quanto all'ASUR Area Vasta 3: di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti gli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, inoltrati ai ricorrenti afferenti a tali Area Vasta;
- quanto all'ASUR Area Vasta 4: di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti gli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, inoltrati ai ricorrenti afferenti a tali Area Vasta;
- quanto all'ASUR Area Vasta 5: di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti gli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale ex art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, inoltrati ai ricorrenti afferenti a tali Area Vasta;
aventi ad oggetto adempimenti all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D. L. 1° aprile 2021, n. 44, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono tutti operatori sanitari (medici, farmacisti, psicologi, etc.), tanto dipendenti da strutture sanitarie pubbliche o private quanto liberi professionisti, oppure dipendenti di strutture sanitarie e ivi addetti a mansioni di natura amministrativa, iscritti negli Albi professionali tenuti dai rispettivi Ordini/Collegi regionali o che lavorano presso strutture aventi sede nelle Marche, i quali, attraverso l’impugnazione degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestano in sostanza l’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (va sin d’ora precisato che nella presente controversia viene in rilievo, ratione temporis , la versione della norma risultante dalla legge di conversione n. 76/2021, e non anche quella attualmente in vigore per effetto della novella di cui all’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 172/2021).
Come è noto, la norma prefata, dichiaratamente finalizzata a “ …tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza… ”, ha previsto un articolato procedimento, in cui sono coinvolti gli Ordini professionali, le Regioni/Province Autonome e le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, e che si articola nelle fasi descritte nei commi da 3 a 8 dello stesso art. 4. In sintesi, il personale di cui al comma 1, laddove non si sottoponga alla vaccinazione (seppure a ciò invitato dall’A.S.L. di appartenenza) è sospeso ex lege dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel caso dei lavoratori dipendenti, l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, implica, ai sensi del comma 8, l’adibizione dell’interessato a mansioni, anche inferiori, che non determinano rischi di diffusione del contagio (nel caso di adibizione a mansioni inferiori al dipendente spetta la retribuzione corrispondente alle mansioni medesime) o, se ciò non è possibile per ragioni organizzative, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Tale disciplina ha vigore fino al momento in cui l’interessato non assolva spontaneamente all’obbligo o, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2021.
2. I ricorrenti hanno impugnato nel presente giudizio, dapprima con il mezzo introduttivo e successivamente con i motivi aggiunti, gli atti iniziali del procedimento delineato dai commi 3 e ss. dell’art. 4, deducendo i seguenti motivi:
3.1. in via principale:
a) illegittimità propria dei provvedimenti gravati, per violazione da parte dell’amministrazione intimata dell’obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario, come declinato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, inaugurata dalla decisione Fratelli Costanzo , 22 giugno 1989, C-103/88, in relazione al contrasto dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, con l’art. 3 della Carta di Nizza e con l’art. 8 della C.E.D.U., in relazione all’art. 52 della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità;
b) illegittimità dei provvedimenti impugnati derivante dal contrasto della normativa interna di cui fanno applicazione con l’art. 3 della Carta di Nizza, con l’art. 8 C.E.D.U., in relazione all’art. 52 della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità;
3.2. in via di graduato subordine rispetto ai motivi di cui al § 3.1., sub a) e b), istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.;
3.3. illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021.
In via di ulteriore subordine, i ricorrenti deducono che l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 confligge con numerosi principi costituzionali e chiedono quindi al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma qui avversata. Questi i profili rispetto ai quali sarebbe predicabile l’incostituzionalità dell’art. 4:
a) difetto assoluto di istruttoria. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità. Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza;
b) illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione al contrasto tra il medesimo art. 4 del D.L. n. 44/2021 e gli artt. 3 della Carta di Nizza e 8 C.E.D.U., nonché con il principio di proporzionalità;
c) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L., n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Violazione della libertà di autodeterminazione. Violazione del principio di precauzione;
d) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. Ulteriore profilo. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;
e) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L., n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32, Cost. Ulteriore profilo;
f) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L., n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 9, 21 e 33 Cost. Violazione dell’art. 13 della Carta di Nizza;
g) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, 35 e 36 Cost.