TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-05, n. 202400177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-05, n. 202400177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400177
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00177/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01335/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2023, proposto da M G, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Simeri Crichi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 21.08.2023, nonché per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti con la predetta istanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 21 agosto 2023, acquisita al protocollo in data 29 agosto 2023, la ricorrente, essendo venuta a conoscenza dell’esistenza – sul proprio conto – di un verbale di contravvenzione al codice della strada, emesso dal Comune di Simeri Crichi, contenente estremi a lei sconosciuti, ha chiesto via PEC al sopra citato Comune l’ostensione “ del verbale di contravvenzione al codice della strada 3201P notificato il 30.10.2020 con relata di notifica e copia dell’avviso di ricevimento postale e/o di compiuta giacenza ”.

2. Calato il silenzio dell’amministrazione sull’istanza, essendo spirati i termini di conclusione previsti dalla normativa sul relativo procedimento, la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, onde ottenere l’accoglimento dell’istanza di accertamento del suo diritto all’accesso ai documenti in questione.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. La domanda di accesso è fondata e va accolta.

Giova premettere che il giudizio in materia di accesso, quale modellato dall'art. 116 del c.p.a., pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un cd. giudizio sul rapporto, come evincibile dal comma 4 del citato art. 116 c.p.a. secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, " ordina l'esibizione dei documenti richiesti " (Cons. Stato Sez. VI, 30.10.2020, n. 6657), sicchè il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che “ L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge pertanto a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della L. n. 241/1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2020, n. 4930) ” ( TAR Calabria, Sezione Prima, sent. n.1229 del 2023).

Gli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 individuano poi i presupposti e i limiti per consentire l’ostensione degli atti: la richiesta deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Lazio, Roma Sez. III- quater , 1 agosto 2018, n. 8584) non potendosi, ex adverso , ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive.

Resta fermo che anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso che abbia ad oggetto gli atti relativi alla pretesa di pagamento di somme a titolo di sanzione per illeciti amministrativi (nel caso di specie una contravvenzione al codice della strada), è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma il nesso di strumentalità tra l’esercizio del diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale' vale a dire la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta per la difesa anche extragiudiziale degli stessi con la conseguenza che l'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell'onere della prova, su chi agisce.

Se ciò è vero, va affermato a fortiori , anche in una logica deflattiva, l’obbligo dell’Amministrazione di esibire copia dei verbali di contravvenzione su cui si fondi la pretesa dell’amministrazione dei quali si contesti in modo assoluto la conoscenza, attesa la loro natura auto-esecutiva e prodromica rispetto alla fase successiva della riscossione mediante iscrizione a ruolo.

Orbene il collegio ritiene che la ricorrente abbia dato prova sul piano documentale della sussistenza del citato nesso di strumentalità tra gli atti oggetto di richiesta ostensiva e le rappresentate esigenze difensive.

Tale collegamento risulta infatti sussistere con riferimento al verbale identificato come 3201P notificato il 30.10.2020, nonché agli atti conseguenti, per la necessità, illustrata dall’istante nella domanda di accesso, di accertare che nei vari passaggi dell’iter procedimentale a monte, non vi siano stati errori o problemi del processo notificatorio o istruttorio.

6. In forza di quanto premesso, la domanda d’accesso si rivela fondata e comporta conseguentemente l’ordine al Comune intimato di consentire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza a cura della stessa parte ricorrente, l’accesso agli atti richiesti.

7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

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