TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-23, n. 202401245
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2024
N. 01245/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08494/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8494 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall’avv. C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) della nota dell’Avvocatura generale dello Stato, a firma del Segretario generale, prot. n. 396131 in data 3 agosto 2020, nonché delle seguenti note: nota del 18 luglio 2014 Prot. n. 309035P; nota del 17 marzo 2015 Prot. n. 133593P; nota del 26 ottobre 2015 Prot. n. 475978P; nota del 21 novembre 2016 Prot. n. 543820; nota del 10 febbraio 2020 Prot. n. 79965P; nota del 4 febbraio 2020 Prot. n. 67466P; nota del 27 dicembre 2017 Prot. n. 617019; nota del 15 luglio 2020 Prot. n. 361524;
b) per la declaratoria, previa adozione delle misure cautelari ritenute opportune, e previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame delle questioni di seguito proposte, che il ricorrente ha il diritto di ottenere tutte le retribuzioni e gli onorari di causa secondo il regime dell’art. 21 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e senza l’applicazione del limite retributivo previsto dagli artt. 23- ter d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, 13 d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e 9 d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014;
c) con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento e/o rimborso, anche in forma generica, di tutte le somme che risulteranno dovute per effetto dell’accoglimento della conclusione che precede;
d) in ogni caso, rideterminare le retribuzioni e le competenze tutte dovute al ricorrente tenendo conto delle osservazioni formulate nel presente ricorso, compreso quanto derivante dal disposto dell’art. 13 del d.l. n. 66/14 conv. in l. n. 89/14;
e) in subordine, per sentir dichiarare che le amministrazioni intimate sono tenute, anche in forma generica, a liquidare i danni derivati al ricorrente per effetto del ritardo o del mancato completamento delle attività procedimentali preordinate alla liquidazione delle competenze di causa con grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal d.p.c.m. 29 febbraio 1972, e s.i. e m.;
f) con applicazione, su tutte le somme anzidette, di interessi e accessorî di legge, compresa la rivalutazione monetaria ove spettante;
g) con vittoria di spese,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Albenzio Giuseppe il 4 gennaio 2022 :
a) della nota 24 novembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, a firma del Dirigente dell’Ufficio I;
b) di ogni altra nota, anche se emessa nel procedimento di determinazione della pensione, nella parte in cui si quantificano le somme da recuperare nei confronti del ricorrente perché eccedenti il limite retributivo disposto dall’art. 23- ter d.l. n. 201/2011, dall’art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e dall’art. 13 d.l. n. 66/2014, ed in particolare:
-) della nota dell’Avvocatura generale dello Stato Prot. n. 335269 del 26 maggio 2021 a firma del Segretario generale;
-) della nota del Mef – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizî – Direzione sistemi informativi Prot. n. 40725 del 4 agosto 2021;
-) della nota dell’Avvocatura generale dello Stato Prot. n. 482969 del 12 agosto 2021 a firma del Segretario generale;
nonché per ottenere
la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme trattenute per l’anno 2021 per effetto dell’illegittima applicazione del limite retributivo stabilito dall’art. 23- ter d.l. 201/2011, dall’art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e dall’art. 13 d.l. n. 66/2014,
e con espressa riproposizione di tutte le domande proposte col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già Avvocato dello Stato, impugnava gli atti in epigrafe a mezzo dei quali l’Avvocatura dello Stato rideterminava i compensi spettanti per le annualità ivi indicate, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha abbassato il c.d. tetto retributivo , ad € 240.000,00 annui) e dell’art. 9 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (che ha esteso il ridetto tetto anche alle somme corrisposte quali compensi professionali agli avvocati e procuratori dello Stato).
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava durante la camera di consiglio del 2 dicembre 2020.
3.1. Con successiva istanza di concessione di misure cautelari, depositata in data 8 febbraio 2021, parte ricorrente rappresentava l’intervenuto trattenimento di alcune somme sullo stipendio, in violazione di un accordo con l’Avvocatura dello Stato concluso al fine di definire le rispettive partite di dare-avere. Negata la tutela interinale monocratica, alla camera di consiglio del 10 marzo 2021 la trattazione veniva rinviata alla data del 14 aprile 2021: nel corso di quest’ultima adunanza il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda sospensiva in ragione dell’intervenuta attività provvedimentale medio tempore espletata dall’amministrazione, ritenuta in grado di neutralizzare il periculum in mora .