TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-02, n. 202111185
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 11185/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05922/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5922 del 2012, proposto da
ANGELO DEBERNARDIS con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti N P e R V P che lo rappresentano e dofendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- ARMA DEI CARABINIERI, quale successore ex art. 18 d. lgs. n. 177/16 del Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
nei confronti
ARMANDO BENDINELLI, ARMANDO CHEGAI, ANDREA DEGL'INNOCENTI, DIMITRI GHENO, SALVATORE IAMPIETRO e STEFANO RENZONI - non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.C.C. del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta l’11/07/12 e depositato il 20/07/12 Angelo D ha riassunto, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza n. 1290/12 emessa dal TAR Puglia – Bari, il giudizio proposto per l’annullamento del D.C.C. del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 15/07/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’entrata in vigore, poi, dell’art. 18 d. lgs. n. 177/16 l’Arma dei Carabinieri, a seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di tale ente.
Alla pubblica udienza del 19/10/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Tribunale, anche in riferimento a quanto prospettato da parte ricorrente nella memoria depositata il 16/09/21, rileva che l’Arma dei Carabinieri è succeduta, ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 177/16, al Corpo Forestale dello Stato, originariamente intimato in giudizio.
Il Collegio ritiene che nel giudizio amministrativo il subentro di un ente pubblico ad un altro ente non costituisca causa interruttiva del processo ma dia luogo, piuttosto, ad un fenomeno di successione nel rapporto processuale.
Infatti, secondo la giurisprudenza, in tali ipotesi si realizza un fenomeno di natura pubblicistica che si sostanzia nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti e successione nel munus contraddistinta da una netta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra, senza, quindi, il verificarsi dei presupposti per l'evento interruttivo così come previsto dalle disposizioni codicistiche (in questo senso Cons. Stato n. 1310/16; Cons. Stato n. 2354/15).
Deve, pertanto, escludersi che la successione dell’Arma dei Carabinieri al Corpo Forestale, disposta dall’art. 18 d. lgs. n. 177/16, determini l’interruzione del presente giudizio.
Nel merito, poi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Angelo D impugna il D.C.C. del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18 novembre 2010 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso.
Dall’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo emerge che:
- il ricorrente, all’epoca dei fatti Agente scelto in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato, ha partecipato al concorso interno teorico-pratico a 48 posti (successivamente ampliato a 158 posti) di vice-Sovrintendente riservato agli Agenti;
- contestualmente è stata indetta una selezione, riservata agli Assistenti capo, a 111 posti