TAR Milano, sez. II, decreto cautelare 2011-01-21, n. 201100209
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N. 00209/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00195/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2011, proposto da:
A E G, M L, rappresentati e difesi dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Riccardo Garavaglia in Milano, via Agnello, 5;
contro
Ministero dell'Interno Ugt - Prefettura di Varese - Sportello Unico Immigrazione;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Varese in data 27.10.2010, relativamente alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. P-VA/L/N/2009/104199 - Area IV - S.U.I. presentata dal sig. Lhamid Mustapha in favore della sig. El Ghazi Abdellah, notificato al sig. El Ghazi in data 17.11.2010, con cui era disposto il rigetto della suddetta richiesta di emersione P-VA/L/N/2009/104199, nonché di ogni altro provvedimento connesso, preordinato e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha natura di revoca di diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare e, in quanto tale, non è suscettibile di arrecare ex se un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Ritenuto che detta fissazione non possa, allo stato, avvenire, ai sensi dell’art. 56 c. I, del nuovo codice del processo amministrativo, per mancata presentazione dell’istanza di fissazione per l’udienza per il merito;