TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2010-03-25, n. 201000310
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00310/2010 REG.SEN.
N. 00719/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 719 del 2007, proposto da:
ON TO, rappresentata e difesa dagli avv. Attilio ON, Domenico Polimeni, con domicilio eletto presso Domenico Polimeni Avv. in Reggio Calabria, via D. Muratori N. 45;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria;
per il riconoscimento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione dell’indennità giudiziaria di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 27 del 19/2/1981, così come modificata dall’art. 1, comma 325, della legge 30.12.2004 n. 311, relativa al periodo di assenza obbligatoria di cui all’art. 4 della l. 30.12.1971 n. 1204 ed oggi disciplinata dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/2001, indennità indebitamente trattenuta dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Reggio Calabria, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione dell’indennità giudiziaria non corrisposta alla ricorrente per i periodi meglio indicati in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al soddisfo; nonché per l’annullamento del provvedimento emesso dal Direttore generale della Direzione Generale dei Magistrati (Ufficio Secondo) del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, prot. n. 10030/MGG/5661 dell’ 8 maggio 2007, consegnato alla ricorrente il 17.05.2007
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio in epigrafe, parte ricorrente, magistrato in servizio in sede rientrante nel distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiede che le sia riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di funzione giudiziaria per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, fruito in periodi di tempo anteriori al 2005.
I) Osserva il Collegio che il tema della corresponsione dell’indennità giudiziaria al personale di magistratura in astensione obbligatoria, ha conosciuto una intensa controversia, risolta dal legislatore con le disposizioni di cui alla legge 311/2004, art. 1, comma 325, che ha modificato l’art. 3, comma 1, della l. 27/1981, prevedendo che il diritto alla indennità giudiziaria non viene sospeso durante il periodo di astensione obbligatoria.
Il thema decidendum dell’odierna controversia attiene, dunque, alla retroattività o meno della disposizione, sostenuta dalle odierne ricorrenti e negata dalla difesa erariale: mentre quest’ultima fonda le proprie deduzioni difensive sulla lettera della norma, che non sembrerebbe contenere indicazioni circa la pretesa retroattività delle sue disposizioni, le ricorrenti si avvalgono dell’apporto che i lavori parlamentari offrono all’interprete per ricostruire la “ratio legis” della disposizione, nonché di altri aspetti formali della disposizione.
Il Collegio non ignora che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è ferma nel ritenere non illegittima, costituzionalmente, la previsione antevigente, secondo la quale l’astensione obbligatoria per maternità sospende il trattamento economico relativo all’indennità giudiziaria e che, in proposito, ha affermato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, l. 19 febbraio 1981 n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, l. 30 dicembre 2004 n. 311, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui, per il personale della magistratura, esclude la corresponsione