TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100971

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100971
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201100971
Data del deposito : 25 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01875/2008 REG.RIC.

N. 00971/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01875/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2008, proposto da:
Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. M D G, con domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S. Trinchese, 63;

contro

Comune di Palagiano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

F G, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

per l'annullamento

del permesso di costruire in sanatoria per mutamento della destinazione d'uso da locali deposito a locali commerciali, dell’immobile sito in Palagiano località Conca d'Oro al foglio di mappa 46 p.lla 532 sub. 16 (in precedenza foglio 46 p.lla 532 sub 7), emesso dal Comune di Palagiano il 15/7/2008 col n. 5/08, pratica n. 109/04, prot. n. 11294.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. L V e uditi altresì, l’Avv. De Giorgio per l’associazione ricorrente e l’Avv. Valla per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 15 novembre 2004, il Sig. Gustavo Fava presentava all’Amministrazione comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18513) tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie da deposito a commerciale dell’immobile sito in località “Conca d’Oro”, distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 16, (realizzato in data anteriore al 1967 e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 105).

L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 15 luglio 2008 n. 01/08 che legittimava il <<mutamento della destinazione d’uso da locali deposito a locali commerciali>>
dell’immobile in questione.

Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e motivazione;
2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria e motivazione;
3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione;
4) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.

Si costituiva in giudizio il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando altresì eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardività.

All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

La giurisprudenza del T.A.R. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200) ha, infatti, avuto già modo di rilevare come l’impugnazione dei titoli edilizi (concessioni ed oggi permessi di costruire) in sanatoria debba essere proposta nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo del relativo provvedimento, mentre è possibile prospettare un diverso momento di decorrenza del termine con riguardo ad attività edilizie che seguano il rilascio dei titoli abilitativi : <<con riferimento alla impugnativa di una concessione edilizia rilasciata ad un terzo confinante, la giurisprudenza afferma il principio secondo cui la piena conoscenza per i proprietari dei fondi vicini dell'avvenuto rilascio di una concessione edilizia ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa stessa si ha soltanto con il completamento dell'involucro esterno o dalla ultimazione dei lavori (

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