TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100479
Data del deposito : 14 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2021

N. 00479/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01172/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F V, B P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Padova, via dei Borromeo 16;

contro

Comune di Porto Tolle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Adria, via Pegolini 2;
Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti

A.I.P.O. - Azienda Interregionale per il Fiume Po, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del C.C. in data 28.2.2005 n. 11 inerente deroga al Piano d'area ed al P.R.G. per l'installazione di posti di ristoro stagionali nelle spiagge di Barricata e Boccasette;

Per quanto riguarda i quindici ricorsi per motivi aggiunti:

per l‘accertamento della nullità e, in subordine, per l'annullamento delle successive delibere del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale (meglio indicate in atti) relative alla spiaggia “La Barricata”;

nonché per il risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, conseguenti all'illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Tolle (Ro) e della Capitaneria di Porto di Chioggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams , il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Aurora S.r.l. impugna la deliberazione del Comune di Porto Tolle n. 11 del 28.02.2005, avente ad oggetto “ deroga al Piano d’Area e al PRG per l’installazione di posti di ristoro stagionali nelle spiaggi di Barricata e Boccasette ”. Il Comune, impossibilitato a procedere agli adempimenti previsti dall’art. 47, comma 4 della legge 33 del 2002 (e cioè all’adozione di un Piano dell’arenile) “in assenza di delimitazione delle proprietà demaniali” , delibera di consentire all’installazione di attrezzature turistiche sulle spiagge di Barricata e Boccasette ( “chioschi bar e depositi attrezzi da spiaggia”) , in deroga alla disciplina specifica di settore. Nella prospettazione della ricorrente, tale provvedimento presenta plurimi vizi di illegittimità, nella parte in cui disciplina il regime giuridico di aree appartenenti alla proprietà privata della stessa Aurora in località Barricata, sull’erroneo presupposto della loro natura demaniale marittima.

La società propone i seguenti motivi di impugnazione:

1.1. “ Nullità per mancanza di oggetto” , perché il Comune ha esercitato poteri afferenti al demanio marittimo su aree di proprietà privata della ricorrente.

1.2. “ Nullità per incompetenza assoluta ”, perché, quand’anche le aree non fossero di proprietà privata, esse apparterebbero al demanio fluviale (in forza del decreto del Presidente del Magistrato per il Po n. 14947 del 25.01.1990) rispetto al quale il Comune non ha alcuna competenza gestoria.

1.3. “ Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 80 della l.r. 61 del 1985. Eccesso di potere per falsità di presupposto e sviamento” , perché la strumentazione urbanistica a cui il Comune afferma di derogare ai sensi dell’art.80 della l.r. 61 del 1985 (P.P.) è da considerarsi inapplicabile e giuridicamente inesistente, così che la delibera ha in realtà creato ex novo una disciplina speciale. In ogni caso, non sussistono i presupposti di cui all’art. 80 citato, giacché la deroga riguarda “ edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico ”, mentre le strutture autorizzate sono strumentali all’esercizio di attività commerciali.

1.4. “Eccesso di potere per motivazione perplessa ed illogicità manifesta”, perché dal contenuto della delibera consiliare impugnata non è possibile evincere quale potere sia stato esercitato: il provvedimento contiene riferimenti sia alla legge regionale 61 del 1985 (in materia urbanistica ed edilizia), sia alla legge regionale 33/2002 (in materia di concessioni demaniali marittime), sia ad imprecisate esigenze di carattere igienico-sanitario. In concreto il provvedimento appare invece diretto a soddisfare esclusivamente interessi commerciali delle attività autorizzate.

1.5. “Eccesso di potere per falsità di presupposto ”, perché l’art. 47, ultimo comma della legge 33 del 2002 attribuisce agli enti locali poteri di gestione del demanio marittimo, ma non di aree private.

2. Con successivi quindici ricorsi per motivi aggiunti la società impugna i provvedimenti con cui il Comune di Porto Tolle (attraverso deliberazioni del Consiglio e, talvolta, della Giunta comunale) ha periodicamente acconsentito, per ciascuna stagione balneare dal 2006 al 2020, all’installazione delle attrezzature turistiche nella località di Barricata, in termini sostanzialmente analoghi al provvedimento impugnato con il ricorso principale.

2.1. Con domanda formulata nel primo ricorso per motivi aggiunti (avverso la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13.03.2006) e riproposta nei successivi, la Società ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento del danno derivante dall’intervenuta sottrazione dell’area alla sua disponibilità.

2.2. A partire dal nono ricorso per motivi aggiunti la Società Aurora, venuta a conoscenza degli estremi dei singoli atti concessori ed autorizzatori (per la prima volta menzionati in allegato alla delibera consiliare n. 7 del 28.02.2014), li ha impugnati singolarmente, deducendone l’invalidità derivata dalla nullità o annullabilità delle delibere consiliari in precedenza impugnate.

3. Il Comune di Porto Tolle, con memoria del 03.09.2020 e successive, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, rilevando che il fondamento comune di tutti i motivi, originari e aggiunti, è la natura privata e non demaniale delle aree in località Barricata. Dietro un’azione apparentemente impugnatoria si celerebbe, pertanto, un’azione di rivendica, di competenza del giudice ordinario perché afferente a diritti soggettivi. La stessa sorte dovrebbe spettare all’azione risarcitoria, trattandosi di danni conseguenti all’affermata occupazione abusiva della proprietà privata.

3.1. Per il Comune, inoltre, il ricorso deve dichiararsi altresì inammissibile perché avente ad oggetto atti del Consiglio Comunale o della Giunta aventi rilevanza meramente interna, da cui non deriva alcun pregiudizio diretto a carico della ricorrente. Gli atti con rilevanza esterna sono, invece, i singoli titoli autorizzatori o concessori adottati dai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e non tempestivamente impugnati.

3.2. Nel merito, il Comune rileva la natura pubblica della spiaggia di Barricata, valorizzando la presenza dei caratteri propri della demanialità, in particolare sotto il profilo della strumentalità ai “pubblici usi del mare” (art. 35 cod. nav.) e l’irrilevanza di eventuali titoli di acquisto contrastanti.

4. La Capitaneria di porto si è associata all’eccezione di difetto di giurisdizione. Nel merito ha diffusamente argomentato per la demanialità delle aree oggetto del presente ricorso, sia per la loro indiscussa funzionalità ai pubblici usi del mare, sia per il loro corrispondere ad una fascia sabbiosa periodicamente invasa dalle mareggiate.

5. All’udienza del 13.04.2021 le parti, convenendo sulla primaria rilevanza, per il merito del giudizio, della questione relativa alla natura demaniale o privata delle aree site in località Barricata, hanno argomentato sulle eccezioni preliminari di ammissibilità del ricorso e in particolare sulla possibilità di ricondurre la questione relativa alla demanialità a quelle di cui all’art. 8 del codice del processo, conoscibili in via meramente incidentale dal giudice amministrativo.

6.

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