TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2014-04-30, n. 201400232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 2014-04-30, n. 201400232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400232
Data del deposito : 30 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01481/2013 REG.RIC.

N. 00232/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01481/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’accertamento

della violazione e dell’inadempimento del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 4 marzo 1998 e dei connessi 3 protocolli aggiuntivi, sottoscritti il 12 novembre 1998 (1° protocollo aggiuntivo), il 19 marzo 1999 (2° protocollo aggiuntivo), il 7 novembre 1995 (3° protocollo aggiuntivo - 1° modulo), il 27 luglio 2006 (3° protocollo aggiuntivo - 2° modulo) ed il 14 dicembre 2007 (3° protocollo aggiuntivo - 3° modulo);

nonché per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del 26.7.2013, prot. n. 26803, di rigetto della citata istanza di finanziamento, a firma del dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Divisione VII - Interventi di Programmazione Territoriale;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato;

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine che si riterrà equo, ad autorizzare la rimodulazione delle risorse resesi disponibili nell’ambito dello stesso contratto d’area;

e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 aprile 2014, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del 24.1.2014 prot. n. 2546 trasmessa a mezzo PEC a firma del dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Divisione VII - Interventi di Programmazione Territoriale, con la quale l’Amministrazione resistente ha reiterato il parere negativo già espresso con nota del 26.7.2013 prot. n. 26803 e rigettato nuovamente l’istanza del Responsabile Unico prot. 132/RU del 26.6.2013;

e per l’ordine rivolto alla Amministrazione resistente di autorizzare la rimodulazione delle somme per cui è causa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 9 aprile 2014;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. F C e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti G P e G C;

Rilevato che in forza dell’art. 8 bis , comma 6, lett. b) decreto legge n. 81/2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 127/2007 “Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate: … b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2009.”;

Considerato che la motivazione del gravato provvedimento prot. n. 2546 del 24.1.2014 si fonda sulla constatazione della circostanza (non contestata) della presentazione, da parte del Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia, dell’istanza di rimodulazione oltre il termine fissato al 31.12.2009 (e cioè in data 26.6.2013);

Ritenuto, pertanto, che appare essere stato violato, da parte del Comune ricorrente, il termine espressamente fissato dal citato comma 6;

Ritenuto, infine, che detto termine appare avere natura perentoria, in considerazione del tenore letterale della disposizione, della modificazione legislativa del 2009 (il termine originariamente contemplato dall’art. 8 bis , comma 6, lett. b) decreto legge n. 81/2007, già novellato dall’art. 2, comma 191 legge n. 244/2007, per la data del 31.12.2008 veniva prorogato al 31.12.2009 dall’art. 36, comma 2 legge n. 99/2009), della ratio (propria del carattere perentorio) del termine de quo fissato al fine di sopperire ad esigenze di copertura finanziaria dello Stato (il quale doveva necessariamente conoscere quali fossero le risorse da mettere a disposizione dei Comuni per le richieste di rimodulazione presentate entro il 31 dicembre 2009, in quanto successivamente a tale data non avrebbero trovato copertura) e della circostanza per cui una differente valutazione in termini di non perentorietà del termine in esame avrebbe comportato la paralisi di ingenti risorse in caso di inerzia delle Amministrazioni locali;

Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 aprile 2014;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

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