TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-02-16, n. 202401133
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2024
N. 01133/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05211/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5211 del 2023, proposto da
F B, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di equa riparazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli meglio indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 6 novembre 2023 e depositato il successivo 11 novembre, l’odierno ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, emesso in data 10/06/2021 e pubblicato il 10/06/2021 (procedimento iscritto al n. R.G. 1332/2021), con cui la Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 6.600,00 oltre interessi legali a far data dal 04/06/2021 sino all’effettivo soddisfo nonché spese legali del procedimento, per l’irragionevole durata del giudizio in cui era parte.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione del ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo