TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2018-07-19, n. 201800283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2018-07-19, n. 201800283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800283
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 00647/2018 REG.RIC.

N. 00283/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00647/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2018, proposto da
Fondazione Sainte Croix, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chiuduno, via C. Battisti 6;

contro

Comune di Bonate, Diocesi di Bergamo, Opera Diocesana San Narno non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. ,

del Decreto di esproprio n. 1 del 9.6.2018, notificato il 3.7.2018, nonché dell’avviso di esecuzione del suddetto decreto di esproprio, prot. 8350 notificato in pari data, con cui si avvisa la ricorrente che in data 19 luglio 2018 si darà corso all’immissione in possesso;

nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Fondazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso in esame è stato impugnato il decreto di esproprio n. 1 del 9.6.2018, nonché l’avviso di esecuzione dello stesso ai fini della presa in possesso dei beni di proprietà della ricorrente, prevista per il 19 luglio;

che genericamente, con mera formula di stile, l’impugnazione è stata estesa agli atti presupposti a quello espressamente impugnato, relativamente al quale è stata chiesta la sospensione cautelare in sede collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;

che solo con successiva istanza portata alla notifica via pec in data 16 luglio 2018 (comprovata con documentazione depositata il 18 luglio 2018), è stata chiesta l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., nonché l’abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53 c.p.a.;

atteso che in ordine alla natura del vincolo gravante sull’area della ricorrente, così come desumibile dalle previsioni urbanistiche ad essa strettamente riferibili, esso appare di natura conformativa, così come già riconosciuto da questo Tribunale con sentenza n. 449/2012, passata in giudicato;

che tali profili sono stati ribaditi con ulteriore pronuncia (n. 1469/2015), assunta sempre nell’ambito della complessa controversia di cui ora si discute con riferimento agli atti adottati nelle more, pronuncia che, sebbene appellata, non risulta essere stata sospesa cautelarmente;

considerato che, come si ricava dalla stessa ricostruzione in fatto della ricorrente, la società è stata successivamente coinvolta nel procedimento sfociato nella delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 6 luglio 2017 con la quale è stata disposta “l’integrazione dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità” e che detto atto è stato debitamente notificato all’interessata nello stesso mese di luglio 2017, come confermato dalla difesa istante;

che tuttavia tale deliberazione non risulta essere stata impugnata nei termini, neppure formalmente con il ricorso in esame;

considerato che il provvedimento impugnato costituisce atto consequenziale alle deliberazioni in precedenza adottate dall’amministrazione, riferibili all’imposizione del vincolo che legittima l’acquisizione dell’area, così come disposta con il decreto impugnato;

rimessa al Collegio ogni più approfondita valutazione in ordine al fumus e ad eventuali profili di inammissibilità del ricorso;

ritenuto, in questa fase di sommaria delibazione e nelle more della costituzione delle parti intimate, che, comparati gli opposti interessi, valutato esclusivamente il solo profilo del danno, possa essere accolta la richiesta cautelare inaudita altera parte onde mantenere la situazione inalterata sino alla decisione collegiale;

ritenuto, infine, che attesa l’eseguita notifica dell’istanza cautelare in data 16 luglio e considerato che si tratta di controversia disciplinata ai sensi dell’art. 119, comma 2 c.p.a., non sussiste la necessità di accordare l’abbreviazione dei termini, potendo la causa essere trattata nella prima Camera di consiglio utile, individuabile in quella del prossimo 31 luglio 2018;


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