TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-12-05, n. 201210141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-12-05, n. 201210141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201210141
Data del deposito : 5 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12787/2003 REG.RIC.

N. 10141/2012 REG.PROV.COLL.

N. 12787/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12787 del 2003, proposto da:
C L M, rappresentato e difeso dagli avv.ti C M ed O V, con domicilio eletto presso lo studio Panunzio e Romano, situato in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

contro

Arpa Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A Lro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Boezio n. 92;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato esperto in acustica ambientale in posizione dirigenziale iniziale, di cui alla comunicazione 11.8.2003, prot. n. 9819, notificata in data 13.8.2003;

- della deliberazione n. 393 del 16 luglio 2003, recante la predetta esclusione dal concorso, conosciuta dal ricorrente solo in data 25.9.2003;

- di ogni altro atto ai predetti collegato e/o connesso, antecedente, prodromico, presupposto o successivo;

nonché

per il risarcimento dei danni ingiusti subiti in conseguenza dell’illegittima esclusione ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 35 del d.lgs. n. 205 del 2000, sin d’ora quantificati in non meno di € 500.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta congrua;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Arpa Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Attraverso il ricorso in epigrafe, notificato in data 13 novembre 2003 e depositato il 12 dicembre successivo, il ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato esperto in acustica ambientale in posizione dirigenziale iniziale, di cui alla comunicazione in data 11 agosto 2003, prot. n. 9819, notificata in data 13 agosto 2003, la delibera n. 393 del 16 luglio 2003, recante la predetta esclusione dal concorso, nonché ogni altro atto ai predetti collegato e/o connesso, antecedente, prodromico, presupposto o successivo, chiedendone l’annullamento.

Nel contempo, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni ingiusti subiti in conseguenza dell’illegittima esclusione, fin da subito quantificati in non meno di € 500.000,00.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- con bando pubblicato nel BUR Lazio in data 10 aprile 2003 veniva indetto il concorso pubblico di cui sopra;

- in quanto laureato in fisica con il punteggio di 110 e lode, presentava domanda di partecipazione al concorso;

- la sua domanda veniva disattesa;

- in particolare, con deliberazione n. 393 del 16 luglio 2003 il Commissario Straordinario dell’Arpa Lazio non lo ammetteva al concorso in quanto lo riteneva privo dei requisiti di cui all’art. 1, lett. b) e c), del bando di concorso.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL

31

MARZO

1998 DI EQUIPARAZIONE DEI TITOLI E DELLE ISCRIZIONI AGLI ELENCHI REGIONALI. ABUSO DI POTERE PER PALESE TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. ERRONEA ISTRUTTORIA, in quanto – mediante la mancata ammissione dei concorrenti privi dell’iscrizione all’elenco della Regione Lazio, imposta dalla lett. b) del bando di concorso – è stato ignorato che a livello normativo è stata sancita l’equiparazione tra i riconoscimenti effettuati dalle diverse Regioni.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 PUNTO C DEL BANDO DI GARA.

VIOLAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE

25

MARZO

1998 N. 142, ART. 1

COMMA

2 E DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 196/1997. ABUSO DI POTERE PER FALSITA’ E CARENZA PRESUPPOSTI. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. OMESSA ISTRUTTORIA ED OMESSA VALUTAZIONE DI ALTRI TITOLI. Il punto c) del bando prevede – quale requisito di ammissione – “la necessaria esperienza di cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla posizione settima od ottava del livello del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero cinque anni d’esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale, o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per le posizioni funzionali di cui sopra”. Ciò detto, l’

ARPA

Lazio – riconoscendo “un periodo idoneo a tale fine di soli 4 anni e 3 mesi” - ha illegittimamente escluso il periodo in cui il ricorrente ha eseguito attività professionale presso un istituto di ricerca professionale in quanto vincitore di una “borsa di studio”, il periodo svolto presso il PMP dell’ASL n. 4 di Cosenza nonché il periodo di sei mesi presso l’A.R.S.S.A..

In relazione alla domanda di risarcimento del danno, il ricorrente lamenta essenzialmente perdita di chance e danno alla professionalità, rappresentando – tra l’altro – la sua fondata probabilità di raggiungere il risultato sperato.

Con atto depositato in data 5 marzo 2004 si è costituita l’

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