TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2021-06-28, n. 202100144
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00144/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2021, proposto da
M G T, rappresentat e difes dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, piazza Italia, 1;
nei confronti
Immobiliare M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina D'Orsogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Keoma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via V. Veneto 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. Immobiliare M;
2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. Immobiliare M (non conosciuto);
per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. Immobiliare M in virtù del permesso di Costruire n. 14/2020, dettando, ove occorra, le relative modalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara di Immobiliare M S.r.l. e di Keoma S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 25 giugno 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
-la recente produzione delle parti resistente e controinteressate, in difetto di specifica contestazione della ricorrente, fanno venir meno, allo stato, il profilo del fumus di fondatezza del ricorso;
- la ricorrente medesima alla camera di consiglio del 25 giugno 2021 ha richiesto termini a difesa per argomentare ulteriormente;