TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202300379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202300379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300379
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 00379/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2023 REG.RIC.

N. 00246/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2023, proposto da
Ecoalba S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R I, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

R.T.I. Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Giugliano in Campania (NA), alla Via Nuova Sant'Antonio, n. 27/3, anche in qualità di mandataria della costituenda ATI con la società ECOGIN srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata, difesa e domiciliata come in atti dall’avv. Luca Tozzi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da
Ecoalba S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R I, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo, Comune di Collecorvino, non costituiti in giudizio;



nei confronti

R.T.I. Ecoce S.r.l./Ecogin S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 206 del 2023:

- della aggiudicazione in favore del R.T.I. Ecoce s.r.l./ Ecogin s.r.l. dell'appalto di “ servizi di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti urbani e spazzamento delle vie comunali e gestione del centro di raccolta comunale nel Comune di Collecorvino ” - Risarcimento danni.

quanto al ricorso n. 246 del 2023:

- della nota prot. n. 1779 del 3.8.2023, con la quale Agir ha chiesto la sostituzione dell’operatore ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs. 50/2016;

- del riscontro di Ecoce s.r.l. in data 11.8.2023 e dei relativi allegati, costituiti dal nuovo contratto di avvalimento, sottoscritto tra Ecogin s.r.l. e Raccolgo s.r.l., e dagli altri documenti di gara;

- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agir - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo e del R.T.I. ECOCE S.r.l./ECOGIN s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Società Cooperativa Sociale di tipo “B” Ecoalba ha partecipato, classificandosi seconda, alla gara pubblica, indetta dall’Agir Abruzzo, per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti urbani e spazzamento delle vie comunali e gestione del centro comunale di raccolta nel territorio del Comune di Collecorvino per anni 6 (sei), per un importo a base di gara di € 3.517.319,82.

L’appalto veniva affidato sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica veniva effettuata in base ai seguenti punteggi: 80 punti per l’offerta tecnica; 20 punti per quella economica.

Con l’odierno gravame, ritualmente notificato il 09/08/2023 e depositato il 23/08/2023, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tutti gli atti in epigrafe indicati inerenti alla predetta procedura e, principalmente, della determinazione n. 140 del 6.7.2023, con la quale l’AGIR ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore del R.T.I. Ecoce s.r.l./ Ecogin, che conseguiva il miglior punteggio di 82,34 (di cui 65,03 punti per l’offerta tecnica e 17,31 punti per l’offerta economica), con un ribasso del 3,79%.

Il gravame è affidato alla denuncia di quattro articolate doglianze con cui si deduce:

1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli articoli 89, comma 1, e 83 del d. lgs. 50/2016 Violazione degli articoli 7.3, lettera a), 7.4 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.

2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016 Violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.

3. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 97, comma 6, del d. lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 24 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento – travisamento – mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – motivazione insufficiente e incongrua – ingiustizia manifesta.

4. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-ter), del d. lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - mancata e/o erronea valutazione dei presupposti – sviamento – travisamento – ingiustizia manifesta ”.

Si sono costituite per resistere al ricorso l’AGIR - Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo ed il controinteressato R.T.I. Ecoce s.r.l./Ecogin s.r.l. instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’esito dell’udienza camerale del giorno 8 settembre 2023 fissata per l’esame della domanda cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 104/2023 pubblicata il 12/09/2023, ha respinto l’istanza cautelare per carenza di pregiudizio grave e irreparabile, ritenendo recessivo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privatistico di parte ricorrente, consistente nella mera opportunità di conseguire l’aggiudicazione in suo favore, rispetto al prevalente interesse pubblico a dare massimo impulso al procedimento finalizzato all’affidamento e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Con la medesima ordinanza cautelare è stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, allibrato al n. R.G. 246/2023, notificato il 30/09/2023 e depositato il 06/10/2023, la Società Cooperativa ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 1779 del 3.8.2023, con la quale l’Agir ha chiesto la sostituzione dell’operatore ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. lgs. 50/2016, nonché il riscontro di Ecoce s.r.l. in data 11.8.2023 ed i relativi allegati.

Con l’atto per motivi aggiunti la ricorrente ha rilevato di aver appreso dalla memoria di costituzione

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