TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400260
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00260/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2023, proposto da
Inergia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Stornarella e Comune di Orta Nova, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sentenza n. 683/2023 del TAR Puglia – Bari, Sezione II, pubblicata in data 28 aprile 2023, notificata il 2 maggio 2023, non passata in giudicato, prescrivendo, ove occorra, le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. A S D, per la ricorrente, e avv. Guido Operamolla, per le Amministrazioni statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 683 del 2023 con cui questa Sezione ha annullato il decreto n. 220 del primo giugno 2022 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha formulato giudizio di compatibilità ambientale negativo relativamente al progetto di un impianto eolico denominato “Parco Eolico Ponticello”, costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42 MW, nel territorio comunale di Orta Nova e Stornarella (FG) e delle opere connesse ricadenti anche nel Comune di Stornarella, nonché la presupposta delibera del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2022, che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c -bis), della L. 23.8.1988, n. 400, ha risolto il contrasto insorto tra il MITE (parere favorevole alla realizzazione dell’opera) e il MIC (parere negativo) in merito al progetto della ricorrente facendo propria la posizione negativa del MIC.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza in data 28 aprile 2023, con nota inviata il 16 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler eseguire la sentenza n. 683/2023, nella parte in cui il Giudice Amministrativo ha sancito l’obbligo per la Presidenza di rieditare nuovamente la propria valutazione ai sensi dell’art. 5 comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.

Nonostante il trascorrere di più di trenta giorni dall’invio della citata nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha riattivato il relativo procedimento.

Al contrario, avverso la sentenza n. 683/2023 del T.A.R. Puglia è stato proposto dalla PCM, dal MiC e dal MASE ricorso in appello al Consiglio di Stato (assegnato alla Sezione IV, R.g. n. 5037/2023).

L’appello, tuttavia, è stato presentato senza istanza cautelare e, di conseguenza, la sentenza n. 683/2023 resta al momento pienamente esecutiva.

Su tali premesse in fatto, la società ricorrente chiede l’esecuzione della pronuncia in questione, nella parte in cui il Giudice Amministrativo ha sancito l’obbligo per l’Amministrazione di riattivare il procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c -bis), della L. 23.8.1988, n. 400, se del caso determinando le modalità esecutive ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), del c.p.a.

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, essenzialmente rimarcando la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1486 del 2 marzo 2020) con cui si è espressamente statuito che “ L'art. 5, comma 2, lett. c bis) della l. n. 400/1988, infatti, non obbliga il Presidente del Consiglio a sottoporre il conflitto al vaglio del Consiglio dei Ministri (“può”, non “deve” disporne la convocazione), né vincola la scelta di quest’ultimo, che resta un atto di alta amministrazione espressione di amplissima discrezionalità amministrativa ”.

Previo deposito di repliche da parte della ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023.

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