TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-04-28, n. 202300439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-04-28, n. 202300439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300439
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 00439/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00837/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

del decreto del Questore di Firenze prot. -OMISSIS-, notificato il 19.04.2022, di rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso CE per lungo soggiornante presentata il 22.04.20214.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. R G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 13 maggio 2021, richiedeva in data 22 aprile 2021 il rilascio di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, che veniva rifiutato dalla Questura di Firenze con provvedimento del 30 marzo 2022. Nel provvedimento di rigetto la Questura di Firenze evidenziava che il ricorrente aveva riportato quattro condanne per detenzione e spaccio di stupefacenti, l’ultima in data 12 dicembre 2012, che “ i comportamenti messi in atto dal richiedente denotino una personalità contraria alla civile convivenza e configurino pericolosità sociale ” e che trattasi quindi di straniero pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Nell’atto stesso si precisava che allo straniero sarebbe stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario.

2 – Il ricorrente impugna il suddetto provvedimento di rigetto, evidenziando, in fatto, di essere regolarmente presente sul territorio nazionale da oltre un decennio, di svolgere dal 16.07.2018 una redditizia

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