TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2021-03-26, n. 202103710
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 03710/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2021, proposto da
T E, rappresentato e difeso dagli avvocati D N, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento ella seguente nota ministeriale: Nota n. 2026 del 1.02.2021 (doc. 1), inviata in pari data alla dott.ssa E T, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, per non aver prodotto all'Amministrazione “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente
E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE
Della validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dalla ricorrente al fine del riconoscimento in Italia del predetto titolo di specializzazione nella scuola primaria, la quale ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università spagnola “Cardenal Herrera” di Castellòn de la Plana (Valencia), al fine di poter mantenere valido il contratto di lavoro a tempo determinato e di potersi iscrivere, a pieno titolo, nelle graduatorie scolastiche di suo interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della nota n. 2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione con la quale veniva rigettata l’istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente e degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione alla luce dei precedenti di questa sezione ( n.13559/2020):
Il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dal d.m. n. 249/2010 recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’art. 13 segnatamente, precisa come “1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati. […] 3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita'. 4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili”.
2.2 Dalla normazione secondaria richiamata emerge come nelle more dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione sul sostegno e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia si consegue esclusivamente presso le Università, mediante il superamento del TFA, i cui corsi sono a numero programmato in relazione alle esigenze del sistema scolastico nazionale, con accesso dunque subordinato al superamento delle apposite procedure selettive di tipo