TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202200952
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, affermando che la comunicazione di avvio del procedimento era adeguata e che l'interesse pubblico all'annullamento dei titoli illegittimi era in re ipsa, in quanto derivante da una falsa rappresentazione della realtà da parte dei ricorrenti. La sentenza ha evidenziato che i titoli edilizi impugnati presentavano gravi irregolarità e che l'amministrazione aveva agito nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato e i ricorrenti condannati alle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 00952/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2012, proposto da
Kais S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Turchetta e Riccardo Lutrario, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di TI, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fontana Liri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in TI, via Monte Santo, 46;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza n. 2 del 30.1.2012, notificata il 27.2.2012, con la quale il Responsabile del Settore tecnico urbanistico ha ordinato l’annullamento in autotutela della C.E. n. 15 del 31.3.1989, della autorizzazione sindacale prot. n. 1622 del 4.5.1990, della C.E. n. 23 del 29.6.1996, della autorizzazione sindacale dell’1.7.1997, della DIA del 10.1.2022, della C.E. n. 18 del 21.7.1986, della autorizzazione sindacale n. 4573 del 13.12.1996; nonché, ha espresso parere negativo sulla domanda di condono edilizio prot. 769 dell’1.3.1995 relativa a locali sotto piscine inoltrata ai sensi della L. 724/94; e ordinato alla ricorrente la demolizione del Complesso Piscine dell’Easy Life sito in Fontana Liri Loc. Capozzelli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontana Liri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 10 maggio 2012 la Kais s.r.l. e la sig.ra IA PE, proprietarie del complesso edilizio per lo svago e tempo libero edificato su terreni ubicati nel Comune di Fontana Liri Via Capozzelli, affidato in gestione ad altre imprese, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Responsabile del Settore tecnico urbanistico del Comune di Fontana Liri, richiamati:
- il sopralluogo tecnico effettuato in data 29.6.2010, al fine di constatare la situazione dello stato dei luoghi inerenti l’attività di balneazione delle aree del complesso Easy Life destinate a piscine e giuochi d’acqua;
- la relazione ricognitiva del 26.7.2010, tendente ad accertare la legittimità delle strutture degli impianti natatori Easy Life con relativi annessi e delle relative attività collegate, contenente le criticità ivi meglio specificate relative agli atti succedutisi nel tempo;
- la nota del 28.7.2010, contenente la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della legittimità della porzione dell’immobile Easy Life relativa alle tre piscine e alle strutture connesse, nonché i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono prot. 769 dell’1.3.1995;
- l’atto in data 12.8.2010, con cui i ricorrenti inoltravano diffida al Comune di provvedere all’adozione di una variante in sanatoria per il recupero urbanistico del complesso Easy Life;
ha disposto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti concessori e/o autorizzativi (C.E. n. 15 del 31.3.1989, della autorizzazione sindacale prot. n. 1622 del 4.5.1990, della C.E. n. 23 del 29.6.1996, della autorizzazione sindacale dell’1.7.1997, della DIA del 10.1.2022, della C.E. n. 18 del 21.7.1986, della autorizzazione sindacale n. 4573 del 13.12.1996) che hanno concretizzato la realizzazione della