TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-04-21, n. 202306930
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06930/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10151/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10151 del 2016, proposto da
C C, M G C, B C, F C, V C, G D B, M D D, F F, S G, S G, M N, S P, S P, D P, R V, C V, L P, E P, P R, A B, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, U C, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sandra Cosi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, del D.M. n. 495/2016 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale docente congelato SSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del D.M. n. 495/2016 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in tale fascia aggiuntiva di parte ricorrente quale docente congelato SSIS.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (si veda da ultimo Cons. Stato n. 1119/2023).
La questione controversa riguarda la peculiare posizione dei docenti abilitati all’insegnamento, rientranti nella speciale categoria dei cosiddetti “ congelati SSIS ”, i quali rivendicano l’iscrizione nelle GAE.
Con l’espressione sintetica “ congelati SSIS ” la giurisprudenza indica la particolarissima situazione dei docenti (tra