TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300800
Data del deposito : 8 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00780/2010 REG.RIC.

N. 00800/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2010, proposto da:
R C, R F, A T, S P per minori, L Z per minori, P S per minore, M A R per minore, M C S, I T, M C, L T, S V, L V, F Z, A Z, F Z, A Z, S Z, M Z, G Z, T M per minori, rappresentati e difesi dall'avv. L F, con domicilio eletto presso Avv. Gian Luca Grisanti in Ancona, via Goito, 4;



contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;



nei confronti di

Societa' Agricola Levantesi Graziano S.S., Sindaco del Comune di Fermo quale ufficiale del Governo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Fermo, non costituiti in giudizio;
Comune di Fermo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Gentili, Cristina Argentieri, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Agostini in Ancona, via L.Bernabei, 13;



per l'annullamento

- del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.79/vaa_08 del 2.7.2010 avente ad oggetto "d.lgs.n.59/2005. Società Agricola Levantesi Graziano s.s., via San Girolamo n.68 nel comune di Fermo. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale";

- nonché di ogni atto, precedente, presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Comune di Fermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, che affermano di risiedere tutti nelle immediate vicinanze di un allevamento intensivo di polli da ingrasso sito in Fermo, Contrada S. Girolamo n. 68, impugnano il decreto dirigenziale n. 79/VAA_08 del 2.7.2010 con il quale questa attività ha ottenuto l’autorizzazione unica ambientale ex d.lgs. 59/2005.

Ne affermano l’illegittimità deducendo i seguenti vizi:

a) Violazione dell’art. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fermo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto e illogicità della motivazione.

L’attività non sarebbe conforme a quanto previsto nel vigente PRG del Comune di Fermo, non potendo essere qualificato come “piccolo insediamento di industrie nocive o pericolose”.

b) Violazione dell’art. 5, comma 12 del D. Lgs. 59/2005. Violazione della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale n. 7/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

L’allevamento avrebbe subito consistenti modificazioni successivamente all’entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, per cui sarebbe stata necessaria la sottoposizione, per lo meno, alla procedura di verifica dell’assoggettabilità a VIA.

c) Violazione del Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Fermo e degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione.

L’impianto si troverebbe, con riferimento ad almeno una di esse, a una distanza dalle abitazioni inferiore a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene.

d) Violazione dell’art. 5, comma 10 del D. Lgs. 59/2005, nella versione antecedente al D. Lgs. 4/2008. Violazione dell’art. 14-quater della Legge 241/1990.

Il parere negativo del sindaco, quale autorità sanitaria, non poteva essere disatteso dalla Regione Marche, che comunque avrebbe dovuto convocare una conferenza di servizi e non chiedere separatamente l’assenso alle diverse amministrazioni.

e) Eccesso di potere per carenza di reale istruttoria tecnica in ordine alla problematica dei cattivi odori e per illogicità della motivazione.

I monitoraggi relativi ai cattivi odori percepiti nella zona realizzati dall’ASUR e dalla stessa PF che ha adottato l’atto non sarebbero attendibili, per modalità e periodo di effettuazione.

f) Violazione dell’art. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 59/2005. Violazione del Decreto MATTM 29.01.2007. Violazione dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e, in generale, della parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non conterrebbe i valori limite per le emissioni in atmosfera generate dall’impianto.

g) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

La Regione non avrebbe considerato il parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Con ordinanza n. 438 del 10.6.2011 questo Tribunale ha disposto una verificazione, tesa ad accertare circostanze inerenti la conformità urbanistica e la salubrità dell’attività oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impugnata:

Dell’incombente istruttorio veniva incaricato ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. Amm,il direttore generale dell’A.R.P.A. Umbria (con facoltà di delega ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata competenza e con possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte le operazioni “sul campo”), disponendo l’inizio delle operazioni entro 15 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.

Con istanza del 15.9.2011, parte ricorrente chiedeva al Collegio la sostituzione del verificatore, chiedendo altresì a verbale di udienza, che venisse richiesta la documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale di Fermo e dei Carabinieri fino all’effettivo inizio delle operazioni di verificazione.

Con istanza del 6.10.2011 l’organo incaricato della verificazione, adducendo problemi burocratici e di scelta dei soggetti ai quali delegare le operazioni, a giustificazione del ritardo di inizio della verificazione, chiedeva la proroga del termine per l’effettuazione della medesima.

Con ordinanza del 14.10.2011 n. 775, il Tribunale respingeva l’istanza di sostituzione, ordinava agli incaricati della verificazione l’acquisizione e la valutazione dei documenti richiesti dalla parte e concedeva la proroga richiesta dai verificatori.

Con istanza depositata il 23.11.2011, i verificatori hanno sottoposto una richiesta di chiarimenti al Collegio, a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti per una diversa e meno onerosa modalità di svolgimento di una parte dell’attività di verificazione

Con ordinanza collegiale 17.12.2011 n.922 il Tribunale, accogliendo le richieste della parti, disponeva una parziale rimodulazione dei quesiti di cui all’ordinanza 438/2011, accordando inoltre una proroga per la conclusione delle operazioni di verificazione.

Le relazioni finali venivano depositate tra marzo e aprile 2012.

Con ordinanza collegiale 434/2012 il Tribunale richiedeva ulteriori chiarimenti ai verificatori.

Con istanza del 17.7.2012 la Regione Marche informava il Tribunale che, in data 11.6.2012, la Società controinteressata avrebbe comunicato la cessazione dell’attività per sopravvenuta indisponibilità dei locali. Lo smantellamento sarebbe in corso. Allegava il decreto dirigenziale n. 75VAA_ del 9.7.2012 con il quale si dichiara la decadenza dall’autorizzazione.

Con tale istanza si chiedeva quindi al Tribunale di pronunciare la carenza di interesse al ricorso e le conseguenti determinazioni sul prosieguo della verificazione.

Veniva quindi fissata la Camera di Consiglio del 26.7.2012 per la decisione riguardo il prosieguo delle operazioni di verificazione. L’istanza veniva trattenuta in decisione.

Con ordinanza 2.8.2012 n. 562, il Tribunale, rilevando che parte ricorrente aveva affermato, nel corso della Camera di Consiglio, la persistenza del suo interesse alla prosecuzione delle operazioni di verificazione, in relazione all’esigenza di stabilire comunque la legittimità o meno del provvedimento impugnato, considerata anche presenza nel ricorso di una richiesta risarcitoria, e che i chiarimenti richiesti ai verificatori con l’ordinanza 22.6.2012 n. 434 riguardavano, essenzialmente, chiarimenti di tipo documentale e non richiedevano operazioni di particolare rilevanza, disponeva il prosieguo delle operazioni di verificazione.

Si sono costituiti la Regione Marche, resistendo al ricorso e il Comune di Fermo,

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