TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-27, n. 202317675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-27, n. 202317675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317675
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17675/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09266/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9266 del 2014, proposto da R N, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, G C, A M, con domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Dora, 2;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della Det. Dir. Roma Capitale, U.O. Condono Edilizio 4 aprile 2014, n. 555 (prot. n.

QI 00797), notificata in data 11 marzo 2014, di reiezione dell’istanza di condono edilizio

prot. n. 0/530158 sot. 0 del 30 luglio 2004 nonché di ogni altro atto, ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto illegittimo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare avente destinazione residenziale.

2. Nel sottosuolo in cui è ubicato il predetto immobile è stato realizzato un parcheggio pertinenziale, giusta d.i.a. in data 9.10.2001.

3. Il ricorrente afferma che all’interno di detta autorimesse, senza creare ulteriore volume rispetto a quello edificato sulla base della d.i.a., in data antecedente al 31.3.2003 (e precisamente entro il 2001), è stato realizzato un intervento consistente nel mero mutamento di destinazione d’uso da autorimessa a commerciale di una porzione del locale interrato che ha, invece, mantenuto per la parte restante la destinazione d’uso impressale dall’originario titolo edilizio.

4. Al fine di legittimare la suddetta modifica è stata presentata istanza di condono in cui, per un errore del tecnico, l’intervento sarebbe stato indicato come rientrante nella tipologia 1 (come ampliamento di attività commerciale tramite realizzazione di un manufatto), anziché nella tipologia 3. L’errore sarebbe stato indotto dai dubbi interpretativi che avrebbero caratterizzato l’esatta qualificazione di tale tipologia di abusi.

5. L’area su cui insiste l’immobile è inserita nel sistema insediativo della “Città da ristrutturare” e in relazione ad essa è stato adottato il piano particolareggiato nucleo edilizio di zona “O” n. 12.04 Castel di Leva. La stessa risulta gravata da vincolo paesaggistico ex art. 134, co. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004, imposto con d.m. MBCA 7.1.1966, e art. 1, lett. m), l. 431/1985 (d.m. 16 ottobre 1998).

6. Nell’istruire la domanda di sanatoria l’amministrazione ha reso preavviso di rigetto adducendo il superamento del limite volumetrico di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004, nonché la sussistenza dei vincoli ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. a) - c- D.M. 7.1.1966; 134, co. 1, lett. b) - m).

7. Avverso tale nota il ricorrente ha presentato osservazioni, rilevando l’erronea ricostruzione dell’intervento come abuso di tipo 1, ritenute tuttavia insufficienti dall’amministrazione in quanto opera realizzata in zona a protezione speciale.

8. Con il presente ricorso, affidato a 5 motivi, viene impugnata la determinazione di rigetto.

9. Con il primo motivo si deduce “ violazione, per falsa ed omessa applicazione, dell’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché, in via derivata, la conseguente violazione degli artt. 3, 7 e 10, l. n. 241/1990, anche nella specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e travisamento, difetto di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento ”. L’amministrazione avrebbe disatteso l’obbligo di cui all’art. 10, l. 241/90, di valutare nella fase istruttoria i pertinenti apporti dati dal ricorrente in ordine alla prima motivazione posta a fondamento del gravato rigetto dell’istanza di condono. In questo caso, peraltro, si sarebbe trattato di un evidente errore nella presentazione dell’istanza, che l’amministrazione stessa avrebbe dovuto emendare, procedendo alla corretta qualificazione dell’intervento.

10. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 25 ess. d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, nonché violazione, per falsa applicazione, dell’art, 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti. Sviamento ”. L’amministrazione richiama l’art. 3, co. 1, lett. b), l.r. n. 12/04, che esclude la sanatoria per gli interventi relativi a immobili soggetti a vincoli sulla base di leggi a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Tuttavia, nessuna di tali ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie.

11. Con il terzo motivo si contesta “ violazione, per falsa applicazione, degli artt. 2 e 3, l.r. n. 12/2004, dell’art. 32, co. 27, l. n. 326/2003 anche in relazione all’art. 3, d.p.r. n. 380/2001 e agli artt. 6 e 55 n.t.a. del vigente PRG – Eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto d’istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del giusto procedimento. Sviamento ”. Condizione per l’esclusione dalla sanatoria sarebbe costituita, secondo il ricorrente, dalla non conformità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica di zona, circostanza su cui non vi è stato alcun accertamento nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie non vi sarebbe alcuna difformità urbanistica, in quanto sarebbero consentiti nell’area gli interventi di tipo RE e le destinazioni d’uso “commerciali” piccole strutture di vendita generano un carico urbanistico basso.

12. Con il quarto motivo si lamenta “ violazione della Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2012 e dell’ordine di servizio n. 978 del 30 novembre 2012 dell’U.C.E. - Eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del giusto procedimento. Sviamento ”. Con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2012 sarebbe stato chiarito che deve considerarsi ammessa la sanatoria di opere interne, pur in contrasto con gli strumenti urbanistici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali già non sussiste l’obbligo del previo nulla-osta ambientale. La stessa amministrazione intimata, con ordine di servizio 978 del 30 novembre 2012, avrebbe confermato tale posizione, che risulterebbe invece sconfessata nel provvedimento impugnato.

13. Con il quinto motivo si contesta “ violazione, per falsa applicazione, degli artt. 2 e 3, l.r. n. 12/2004 e degli art. 32, commi 26 e 27, l. n. 326/2003, art. 32 e 33, l. n. 47/1985 in relazione all’art. 3, d.p.r. n. 380/2001, nonché in relazione agli artt. 134 e 142, d.lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del giusto procedimento. Sviamento ”. Prima di procedere alla reiezione dell’istanza l’ufficio avrebbe comunque dovuto dar corso al procedimento di richiesta del nulla-osta di cui all’art. 32, l. n. 47/1985, acquisendo il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Peraltro, la perimetrazione del piano particolareggiato nucleo edilizio di zona “O” n. 12.4 “Castel di Leva” avrebbe dato il via a un processo urbanistico rispetto al quale le valutazioni in ordine alla compatibiilità aesaggistica – non del singolo intervento, ma dell’intero assetto pianificatorio dell’area - sarebbero già state svolte sia in sede di approvazione del P.R.G., sia in occasione dell’accoglimento delle osservazioni presentate dal Comune di Roma.

14. L’amministrazione si è costituita con memoria nella quale adduce che in esito all’istruttoria condotta sulla pratica è emersa la sussistenza dei seguenti vincoli: i) Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c – DM del 07/01/1996 Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese zone di interesse archeologico; ii) Beni paesagg. ex art. 134 comma 1, lett. a) del Codice – e – DM del 16/10/1998 Beni d’insieme; vaste località con valore per zone di interesse archeologico; iii) Beni paesagg. ex art. 134 comma 1, lett. a) del Codice – c – Fossi Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge su acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m; iv) Beni paesagg. ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice – m – ML rif. D.lgs 42/2004 Zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del Codice; v) P.T.P. 15/12 Appia Ti/28.

15. Con nota prot. UCE/2013/11710 del 15.2.2013 è stata notificata al proprietario dell’immobile, il ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2,

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