TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-05, n. 202101503
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2021
N. 01503/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G I, E S, F P, con domicilio eletto presso lo studio E S in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M V D G, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E B con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 23;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 27.5.2020:
1) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. -OMISSIS-con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, la nomina di un Commissario in sostituzione del Presidente e del Segretario Generale della Fondazione;2) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. -OMISSIS-con il quale, in attuazione della delibera della G.R. n. 149/2020 è stato nominato il Commissario della -OMISSIS-;3) della nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Generali e per il Turismo, Persone Giuridiche Private Prot. -OMISSIS-con la quale è stata comunicata per il giorno 17 febbraio 2020 una visita ispettiva presso la Fondazione al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione dell'istruttoria in corso;4) del verbale conseguente alla detta visita ispettiva e di tutti gli eventuali atti del procedimento allo stato di estremi e contenuto non conosciuti;5) della nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Generali e per il Turismo, prot n. -OMISSIS-di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni di cui all'art. 10 del DPGR n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile;6) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\12\2020:
1) del Decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. -OMISSIS-, avente come oggetto “Approvazione modifiche allo statuto della -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-”, informalmente conosciuto;2) del Verbale di Consiglio di Gestione della “-OMISSIS-” n. repertorio -OMISSIS-, in cui il Consiglio di Gestione ha “deliberato l'approvazione di modifiche allo statuto al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni di “empasse” gestionale e di rendere tale atto più idoneo al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e più adeguato all'esigenza di un ordinato svolgimento della vita della Fondazione” e relativi allegati sotto la Lett. “A”, informalmente conosciuti;3) dello Statuto della Fondazione approvato con il Decreto dirigenziale della Giunta Regionale Campania n. -OMISSIS-, informalmente conosciuto;4) del Verbale del Consiglio di Gestione del 07/10/2020, informalmente conosciuto;4) del telegramma recante data 09/10/2020 ricevuto dal ricorrente in data 13/10/2020, firmato dal Commissario straordinario, in cui si “comunica che in virtù di legittimi provvedimenti degli organi della Fondazione -OMISSIS-la S.V. non ricopre più né la carica di Presidente a vita né di Segretario generale presso la Fondazione stessa”;4) di tutti i verbali del Consiglio di Gestione ad oggi sconosciuti ivi compreso il verbale del 7/10/2020 (delle ore 17,30);5) tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della -OMISSIS-, di -OMISSIS-e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – il dott. M S e uditi i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha esposto quanto segue:
a) Con atto Rep. -OMISSIS-veniva costituita, ai sensi degli artt. 12 e segg. del codice civile, per volontà del suo unico fondatore, dott.ssa -OMISSIS-, la “-OMISSIS-” (di seguito Fondazione) con l’obiettivo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai sensi dell’art. 5 comma 1,lett. b) e c) del d.lgs. n. 117/2017, in favore di individui di qualunque età, sesso, e condizione fisicamente o psicologicamente svantaggiati da patologie comportanti stati di disabilità (art. 2 dello Statuto);
b) la Fondazione, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, otteneva dalla Regione il riconoscimento della personalità giuridica e veniva iscritta al n. -OMISSIS- del Registro regionale istituito a termini del Regolamento concernente la materia delle Persone giuridiche private emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. -OMISSIS- in attuazione delle disposizioni del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La Fondazione, a norma dell’art. 25 del c.c. e dell’art. 10 del richiamato Regolamento regionale è, di conseguenza, assoggettata alla vigilanza e controllo della Regione;
c) A norma dell’art. 8 del detto Statuto è Presidente, a vita, della Fondazione il sig. -OMISSIS- (coniuge della fondatrice). Ad esso è conferito il compito ed il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Gestione, di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di gestione, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso (salva alla prima seduta utile la ratifica dei predetti provvedimenti);
d) In data 27/11/2015, il Tribunale di Nocera Inferiore, a seguito di una grave patologia neurodegenerativa della Fondatrice, dichiarava la stessa incapace di curare i propri interessi personali, designando come amministratore di sostegno il coniuge Cav. -OMISSIS-;
e) Nell’anno 2016, il Consiglio di gestione uscente (nominato nell’aprile 2011), composto dalle due figlie del ricorrente, nonché dai rispettivi coniugi, procedeva alla nomina del nuovo Consiglio, confermando “in blocco” le precedenti designazioni;
f) In data 2 settembre 2019, il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione, comunicava, a mezzo raccomandata A.R. (in data 05/09/2019 anche a mezzo pec) alla Fondazione, al Presidente ed al Comitato di gestione l’irregolarità del Comitato così come in ultimo nominato perché designato, integralmente, dai Componenti uscenti in dispregio dell’art. 9 dello Statuto, secondo il quale solo due membri potevano essere indicati dal detto Organo (gli altri due dovevano, invece, essere nominati dal Fondatore e, quindi, a far data dal 27/11/2015 dal ricorrente nella qualità di amministratore di sostegno della Fondatrice, previa autorizzazione del giudice tutelare);
g) Nella predetta comunicazione il Presidente del Collegio Sindacale, nell’evidenziare che a seguito della irregolarità della detta nomina tutta l’attività della Fondazione “poteva essere inficiata e dichiarata inefficace”, al fine di ripristinare, nelle forme statutarie la legittimità dell’organo, invitava i componenti del Comitato di Gestione a rassegnare, immediatamente, le dimissioni, atteso che nessuno di essi poteva dirsi legittimamente in carica. Il medesimo Presidente, contestualmente, segnalava, altresì, la necessità che i nuovi componenti designandi non fossero riconducibili al medesimo gruppo familiare atteso che la coincidenza tra la Fondazione ed i componenti del Comitato era stato oggetto di specifico rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate (poi risolto con adesione);
e) Nonostante i ripetuti solleciti e le diffide sia del Presidente del Collegio Sindacale che del Presidente della Fondazione, i Componenti del Comitato di Gestione, non soltanto non provvedevano a rassegnare le proprie dimissioni ma, oltretutto, ponevano in essere tutta una serie di attività, strumentali e vessatorie, finalizzate ad impedire al Presidente lo svolgimento delle attività di gestione dallo stesso intraprese. Inoltre, i medesimi componenti del Comitato, con due comunicazioni trasmesse alla Regione rispettivamente in data 23/10/2019 ed in data 06/11/2019, evidenziavano all’amministrazione vigilante una serie di presunte irregolarità delle attività svolte dal Presidente della Fondazione;
f) Con la delibera di G.M. n. -OMISSIS-, la Regione Campania ha disposto, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile “la nomina di un commissario in sostituzione del Presidente e Segretario Generale della fondazione che adotti ogni atto necessario ad assicurare l’ordinaria amministrazione e la rappresentanza dell’ente, al fine di garantire la continuità del funzionamento dello stesso ed evitare ogni possibile danno e pregiudizio, nonché ogni atto idoneo al superamento delle condizioni di criticità, ivi compreso la proposta di modifica statutaria per una gestione più efficace per le attività della Fondazione;
g) Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. -OMISSIS-è stato nominato il Commissario.
Con l’odierno ricorso -OMISSIS- ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 25 codice civile e art. 10 dpgr 619/03 - eccesso di potere – eccesso di potere per falsità dei presupposti - sviamento di potere – illogicità manifesta;
II. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 e segg. L. 241/90 -– violazione del giusto procedimento – contraddittorietà sviamento di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione –erroneità manifesta;
III. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 l. 241/90 - violazione art. 10 dpgr n. -OMISSIS- – violazione e falsa applicazione artt. 14 e segg. Dpgr n. -OMISSIS- - violazione allegato b dpgr n. -OMISSIS- – violazione del giusto procedimento – contraddittorietà - sviamento di potere;
IV. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 25 codice civile - eccesso di potere – eccesso di potere per falsità dei presupposti - sviamento di potere – difetto di motivazione;
V. eccesso di potere –-eccesso di potere per falsità dei presupposti – carenza di istruttoria – erroneità manifesta - violazione del giusto procedimento –- sviamento di potere – difetto di motivazione.
Con atto notificato alle altre parti del giudizio e depositato in data 16.4.2020, -OMISSIS-e -OMISSIS-hanno proposto intervento ad opponendum , e hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito le stesse hanno contestato il ricorso, chiedendone il rigetto.
Anche la Regione Campania si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
2. La Regione Campania, in data 08/05/2020, ha depositato in giudizio diversi documenti tra i quali anche la “Relazione visita ispettiva” Prot. n. -OMISSIS-e la “Relazione sulle problematiche gestionali della -OMISSIS- – violazione dello Statuto. Proposta di adozione del provvedimento di Commissariamento di cui all’art. 25 del Codice Civile”, datata 24/02/2020.
Il ricorrente, quindi, in data 27 maggio 2020, ha articolato i seguenti ulteriori motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 e segg. l. 241/90 – violazione art. 25 c.c. – violazione del giusto procedimento – contraddittorietà tra atti – sviamento di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione –erroneità manifesta;
II. Violazione di legge – violazione art. 25 c.c. – violazione dell’art. 9 dello statuto della Fondazione – violazione art. 12 c.c. – eccesso di potere –-eccesso di potere per falsità dei presupposti – carenza di istruttoria – erroneità manifesta – violazione del giusto procedimento –sviamento di potere – difetto di motivazione.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto anche l’appello cautelare.
3. Successivamente, in data 06/08/2020, con verbale repertorio -OMISSIS- il Consiglio di Gestione della Fondazione ha “deliberato l’approvazione di modifiche allo statuto al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni di “empasse” gestionale e di rendere tale atto più idoneo al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e più adeguato all’esigenza di un ordinato svolgimento della vita della Fondazione”.
La Giunta regionale della Campania, con il Decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, ha approvato le modifiche statutarie adottate con il verbale innanzi richiamato. A seguito del nuovo assetto della Fondazione il 07/10/2020 è stato convocato il Consiglio di Gestione che, preso atto della nomina, quale nuovo Presidente, della sig.ra -OMISSIS-in sostituzione del commissario regionale per scadenza dell’incarico, ha proceduto all’assegnazione dell’incarico di Presidente Segretario Generare alla dott.ssa -OMISSIS-ed alla conferma dei componenti del Comitato medesimo.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9.12.2020, -OMISSIS- ha impugnato anche i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per invalidità derivata e per i seguenti motivi autonomi:
I. Violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli articoli 25 cod. civ. e 10 dpgr 619/03 - eccesso di potere - eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità manifesta - violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 e segg. l. 241/90 - violazione del giusto procedimento - contraddittorietà tra atti – sviamento di potere - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - erroneità manifesta.
II. Violazione di legge - violazione art. 25 cod. civ. - violazione delle premesse nonché dell’art. 8 dell’atto costitutivo – violazione degli artt. 8, 9, 10 dello statuto della fondazione - violazione artt. 12 e 404 ss. cod. civ. - eccesso di potere - eccesso di potere per falsità dei presupposti - carenza di istruttoria – erroneità manifesta violazione del giusto procedimento - sviamento di potere - difetto di motivazione.
La Fondazione, in data 10.12.2020, si è costituita regolarmente in giudizio, contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ciò posto, il ricorrente ha sostanzialmente impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. -OMISSIS-e il Decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, con i quali, rispettivamente, è stata disposta, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, la nomina di un Commissario in sostituzione del ricorrente, titolare della carica di Presidente e di Segretario Generale della Fondazione, ed è stata approvata la modifica dello statuto della fondazione.
In relazione al primo provvedimento, impugnato con ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2020, va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dagli intervenienti ad opponendum , che si dolgono della circostanza che il provvedimento impugnato non è stato notificato ai componenti del Comitato di Gestione, di cui gli stessi intervenienti fanno parte.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, cui questo giudice intende dare continuità, ha evidenziato che il controinteressato è sia colui che è individuato testualmente dall'atto, sia colui che è facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato nonché chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile, si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2020, n. 6855).
Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato, che ha disposto la sostituzione del Presidente e del Segretario Generale non emerge un chiaro ed evidente interesse contrario al mantenimento del provvedimento da parte dei componenti del Comitato di Gestione.
Questi ultimi, se vantano certamente un interesse ad opporsi ai predetti ricorsi, non possono essere qualificati come contraddittori formali e, pertanto, agli stessi non andava notificato il ricorso introduttivo.
5. Ciò posto, il ricorso nel merito è infondato, come già evidenziato da questo T.a.r. con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-.
La Regione Campania ha, infatti, disposto la sostituzione del ricorrente, quale Presidente e Segretario Generale della Fondazione, in attuazione dei poteri di controllo e vigilanza che le spettano ai sensi dell’art. 25 codice civile, in quanto la Fondazione in questione ha acquisito personalità giuridica con decreto della Regione Campania n. -OMISSIS-.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato perché con esso “è stata disposta la sostituzione dell’unico organo legittimato a ricoprire la carica, il Presidente della Fondazione, mentre è stato paradossalmente lasciato in carica il Comitato di Gestione, ancorché trattasi di organo incontrovertibilmente nominato irregolarmente, in violazione dell’art. 9 dello Statuto”.
Tale censura, che caratterizza sostanzialmente anche i due successivi ricorsi per motivi aggiunti, è inammissibile.
In data 18 giugno del 2016 il Consiglio di Gestione si riuniva ponendo all’Ordine del giorno, tra l’altro, il rinnovo dei componenti del Consiglio di Gestione stesso e il ricorrente, Presidente all’epoca della Fondazione, proponeva per il periodo 2016/2021 la riconferma di tutti i componenti uscenti del Consiglio di Gestione (All. 4 alla memoria della Regine Campania depositata l’8.5.2020). Il 9 maggio del 2018, a seguito delle dimissioni rassegnate da -OMISSIS-, il Consiglio di Gestione, sempre su proposta del Presidente (All. 3), nominava come componente dello stesso, in sostituzione del dimissionario, -OMISSIS-.
L’attuale composizione del Comitato di Gestione è, dunque, il frutto di scelte cui ha contribuito attivamente lo stesso ricorrente, che, con l’odierno ricorso, dopo diversi anni da tali nomine, con un comportamento all’evidenza contraddittorio, tende ora a contestarle, articolando censure che sono infondate se non inammissibili.
In ogni caso il relativo motivo di ricorso è, comunque, infondato, perché, anche se fosse vero quanto evidenziato dal ricorrente, e cioè che il Comitato di Gestione sarebbe illegittimo, ad ogni modo, tale profilo non potrebbe causare l’illegittimità del provvedimento impugnato che ha disposto la sostituzione del Presidente e del Segretario per comportamenti da quest’ultimo tenuti in modo incompatibile con lo statuto.
Non si può in sostanza contestare un provvedimento amministrativo, richiamando eventuali profili di illegittimità relativi ad altri provvedimenti che non si pongono in rapporto di presupposizione con il primo.
Tale argomentazione comporta anche la reiezione del secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti con cui il ricorrente sostanzialmente ripropone le stesse censure.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione degli artt 7 e 8 della l. n. 241/1990 e, in particolare, la violazione delle regole del contraddittorio.
La Regione Campania ha, in realtà, attivato il procedimento di vigilanza con nota prot. -OMISSIS-, con la quale la Direzione Generale competente ha comunicato al Presidente ed al Consiglio di Gestione della Fondazione “l’avvio del procedimento per l’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni di cui all’art. 10 del DPGR n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile stabilendo, altresì, in 30 giorni il “termine per la conclusione dello stesso”. Tale avviso già avrebbe consentito al ricorrente di attivare un proficuo contraddittorio procedimentale con l’amministrazione.
Inoltre, la Regione Campania con nota Prot. -OMISSIS-ha comunicato alla Fondazione che il giorno 17 febbraio 2020 si sarebbe svolta una visita ispettiva al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione dell’istruttoria in corso. Visita ispettiva che si è regolarmente svolta e a cui la Regione ha consentito la controreplica del ricorrente che, peraltro, ha poi anche articolato idonei motivi aggiunti proprio per contestare la citata visita ispettiva.
Ne consegue, dunque, che non si è integrata alcuna lesione del contraddittorio e del giusto procedimento, in quanto il provvedimento impugnato è giunto all’esito di un adeguata interlocuzione tra il ricorrente e la Regione Campania.
7. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha, altresì, contestato che la Regione Campania ha previsto un termine di conclusione del procedimento eccessivamente stretto, 30 giorni, invece, di quello di 60 giorni previsto dalla legge.
Anche tale motivo di ricorso è infondato, in quanto la circostanza che la Regione Campania abbia assegnato un termine inferiore a quello previsto dalla legge per concludere il procedimento amministrativo non è di per sé motivo di illegittimità del provvedimento adottato, in quanto, come visto, il ricorrente è stato, comunque, messo in condizione di difendersi e non ha provato che il termine a lui assegnato gli ha impedito di articolare adeguate difese.
8. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta nel merito il provvedimento impugnato che è motivato in base a ripetuti comportamenti del Presidente della Fondazione, posti in contrasto con lo statuto e lo scopo della fondazione e in particolare:
a) detenzione di armi presso la Fondazione e conseguente adozione di misura cautelare da parte della Prefettura di Salerno prot. -OMISSIS-ai sensi dell’art. 39 del TULPS;
b) utilizzo di servizio di vigilanza privata non autorizzato dal Comitato di Gestione in luogo di quello affidatario del legittimo servizio che ha impedito l’ingresso negli uffici dei componenti del CDG denunciata dai componenti del CDG alla Legione dei carabinieri di Angri verbali del -OMISSIS-;
c) stipula non deliberata né ratificata di polizza di investimento con la Compagnia generali S.p.A. (contraente Fondazione, assicurato -OMISSIS-) per una cifra di 1.200.000,00 con prelievo di disponibilità liquidità dal c/c della Fondazione;
d) mancata convocazione del Comitato di Gestione nonostante le richieste dei suoi componenti ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento in quanto la Regione Campania avrebbe posto in essere un controllo che non è di legittimità rispetto alle finalità istituzionali della Onlus, ma di opportunità e di convenienza su singoli atti di gestione certamente estranei ai poteri regionali, frutto di una arbitraria ed illegittima valutazione di merito su fatti non incidenti sui fini istituzionali della Fondazione e su scelte operative insindacabili.
Anche tale motivo di ricorso è infondato.
Le contestazioni mosse dalla Regione nei confronti del ricorrente hanno avuto riguardo, solo in misura marginale, a condotte relative alla vita personale, e, invece prevalentemente, a condotte che hanno inciso sulla vita della Fondazione.
Con riguardo al primo tipo di condotte contestate, la circostanza che al ricorrente sia stata in via cautelativa ritirata l’arma, posseduta in base a titolo legittimo, per motivi di idoneità sanitaria, se da sola non può di certo giustificare il provvedimento in questa sede impugnato, unitamente ad altri elementi può collocarsi come elemento capace di supportare e suffragare la complessiva valutazione effettuata dalla amministrazione. Si tratta, tuttavia, di un elemento che riveste anche per la Regione carattere certamente marginale.
Maggior peso ponderale nella valutazione complessivamente effettuata dalla Regione hanno assunto gli altri tipi di comportamento contestati al ricorrente.
La circostanza che il ricorrente abbia preso l’iniziativa di stipulare un contratto di vigilanza privata senza coinvolgere il comitato di gestione è certamente elemento che rende non irragionevole la valutazione della Regione Campania, in quanto il ricorrente si è arrogato un potere che non gli spettava in quanto di competenza del Comitato di Gestione.
Sulla stessa linea si pone la stipula non deliberata né ratificata di una polizza di investimento con la Compagnia generali S.p.A. per una cifra di 1.200.000,00 con prelievo di disponibilità liquidità dal c/c della Fondazione e la condotta del ricorrente che non ha proceduto alla convocazione dell’assemblea, nonostante fosse stato a tal fine compulsato dai componenti del Comitato di Gestione e dai funzionari regionali in sede di visita ispettiva. Proprio dalla relazione ispettiva si legge che “nel merito delle problematiche gestionali attuali della fondazione in questione abbiamo ripetutamente chiesto al Presidente Cav. -OMISSIS- se intende procedere, come da lettera-invito del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-a firma del dott. -OMISSIS-(Dirigente UOD 03) alla convocazione del consiglio di gestione onde ristabilire l’ordinario funzionamento dell’amministrazione della fondazione. Il Cav. -OMISSIS-, in merito alla predetta richiesta ha dichiarato di ritenere illegittima, per non meglio precisati conflitti di interesse (che, nonostante le nostre accorate richieste non ha ancora esplicitato) la nomina del consiglio di gestione in carica e di non aver intenzione di procedere alla sua convocazione.”
La relazione ispettiva si conclude nel modo seguente: “Dal momento che il Presidente della fondazione de qua ha ribadito di avere dalla sua diversi pareri di legali di parte, appare opportuno prima di adottare ulteriori provvedimenti, acquisire un parere urgente all’Avvocatura regionale in merito alla legittima sussistenza e validità del consiglio di gestione in carica”.
Sotto tale profilo, il comportamento del ricorrente ha, quindi, causato uno stallo della vita della Fondazione e un’invasione di competenze spettanti all’organo gestioniale, che ha giustificato il provvedimento impugnato.
9. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 maggio 2020, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione del parere dell’Avvocatura regionale che avrebbe invalidato il provvedimento impugnato.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto, nessuna norma prevede come obbligatoria l’acquisizione del parere dell’Avvocatura che, peraltro nella stessa relazione ispettiva viene definito solo come “opportuno”.
10. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 9 dicembre 2020 il ricorrente ha impugnato il Decreto dirigenziale n. -OMISSIS-,con cui sono state approvate le modifiche statutarie adottate con il verbale repertorio -OMISSIS-, con cui il Consiglio di Gestione della Fondazione ha “deliberato l’approvazione di modifiche allo statuto al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni di “empasse” gestionale e di rendere tale atto più idoneo al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e più adeguato all’esigenza di un ordinato svolgimento della vita della Fondazione”.
A seguito del nuovo assetto della Fondazione il 07/10/2020 è stato convocato il Consiglio di Gestione che, preso atto della nomina del nuovo Presidente, in sostituzione del commissario regionale per scadenza dell’incarico, ha proceduto all’assegnazione dell’incarico di Presidente-Segretario Generare ed alla conferma dei componenti del Comitato medesimo.
Con l’art. 9, relativo al Consiglio di gestione, il medesimo Organo ha ridotto da cinque a quattro anni la permanenza nella carica dei relativi membri e, soprattutto, ha introdotto un meccanismo di elezione analogo a quello illegittimo nel 2016, disponendo che i membri “successivamente, sono designati dal Consiglio uscente, a maggioranza dei suoi componenti”.
Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 9 dispone in aggiunta a quanto già contenuto nella precedente versione che “Non può assumere la carica di Consigliere, ovvero deve essere dichiarato decaduto, se in carica, il componente del Consiglio di gestione che si sia reso responsabile di gravi violazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo ovvero che a seguito di procedimento penale sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato a pene detentive per delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. 624-648 c.p.”.
L’art. 10, relativo alle funzioni del Consiglio di gestione, ricalca quasi integralmente la formulazione precedente, eccetto per una rilevante modifica attinente proprio all’approvazione delle modifiche statutarie.
Infatti, se in precedenza l’art. 10 richiedeva espressamente ai fini della validità della deliberazione “il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Fondatore”, oggi stabilisce che “le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica”.
Ancora l’art. 11, relativo al Segretario generale, dispone che “a partire dall'entrata in vigore della modifica dello Statuto all'esito del procedimento di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.G.R.C. n. 619/03, la funzione di segretario generale è incompatibile con la carica di Presidente”.
Tali modifiche statutarie, anche se ipoteticamente lesive della posizione del ricorrente, sono state approvate dall’organo competente della Fondazione, al fine superare la situazione di stallo gestionale. Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie, il controllo della Regione non può che essere estrinseco, non potendo l’organo di controllo ingerirsi nel merito delle scelte dell’organo di gestione della fondazione.
Ne consegue che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.