TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-02-09, n. 201200322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-02-09, n. 201200322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200322
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01962/2005 REG.RIC.

N. 00322/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01962/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2005, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso l’avv. Christian Guaglianone in Bari, via Partipilo Marco 38;

contro

Comune di San Marco in Lamis;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 118 del 13.9.2005 con la quale il Comune di San Marco in Lamis ha imposto al ricorrente di demolire tutti i manufatti realizzati sulla particella 2038 fg. 92 e sulla particella 119 fg. 90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Gianfranco Di Mattia, su delega dell'avv. P S, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Angelo Lizzadro ha esposto di aver richiesto al Comune di San Marco in Lamis il rilascio di un permesso di costruire per un fabbricato da destinare a civile abitazione con demolizione dell’esistente, costituito da un piano interrato, primo e secondo piano.

In data 18.7.2005 gli era stato notificato un provvedimento con il quale si sospendeva “ogni valutazione in attesa della definizione del procedimento in itinere”;
quindi il 13.9.2005 gli era stata notificata l’ordinanza di demolizione di tutti i manufatti abusivi attualmente insistenti sulle particelle in questione (manufatti in legno precario nonché un piccolo manufatto in mattoni).

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendo i seguenti vizi:

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