TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-09-23, n. 202201229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-09-23, n. 202201229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201229
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 01229/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2021, proposto da
Associazione Ripalta Area Protetta A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e V A, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Impregest s.r.l., non costituita in giudizio;
F D, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Dott. Ricchiuti Alessandro, in Qualità di “Trustee dell'Oniram Trust”, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della delib. G.M. n.186 del 31.08.2020 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del piano di Lottizzazione della maglia 165 di P.R.G. – zona omogenea C3” del Comune di Bisceglie; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, compreso il parere del Dirigente del Servizio tecnico comunale e il Verbale della 3^ Commissione Consiliare del Comune di Bisceglie del 29.11.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di F D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 l’avv. D T e uditi per le parti i difensori avv. P B, per la parte ricorrente, e l'avv. M F I, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con delibera giuntale n.186 del 31 agosto 2020, il Comune in epigrafe ha definitivamente approvato il “Piano di Lottizzazione della maglia 165 di P.R.G. – zona omogenea C3”, adottato con precedente delibera n. 53 del 13 febbraio 2012.

Avverso il predetto atto insorgono l’Associazione Ripalta Area Protetta a.p.s. e il Consigliere Comunale V A, deducendone profili d’illegittimità riconducibili, in buona sostanza, all’asserita necessità di riadozione del Piano in ragione dell’intervenuta entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), giusta delibera di G.R. n. 176 del 16/2/2015 n. 176, e alla conseguente lesione delle garanzie partecipative nonché alla violazione del predetto P.P.T.R. e alla mancata sottoposizione a V.A.S. del Piano.

L’associazione di promozione sociale in epigrafe, premesso che “ è possibile riconoscere la legittimazione ad impugnare

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