TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-11, n. 202413987

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-11, n. 202413987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413987
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 13987/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06199/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2020, proposto da
E A, E M B, A C, M F, M S G e F S C, rappresentati e difesi dall'avvocato F S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione Università Ricerca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto

MIUR

21 aprile 2020 n. 497 con cui è stata bandita la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune finalizzata all’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2020 n. 34 per la parte in cui prevedono fra i requisiti di ammissione alla suddetta procedura straordinaria il possesso lett. a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 su posto comune o di sostegno in qualunque grado di istruzione, di almeno tre annualità di servizio e il contemporaneo possesso fra quelle di cui alla lett. a) di almeno una annualità nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare;

- di tutti gli atti amministrativi adottati in applicazione di tale decreto, tutti i provvedimenti con cui esplicitamente o implicitamente l’amministrazione ha dato applicazione a tale decreto o a norme analoghe, nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di partecipazione al suddetto concorso;

- del provvedimento negativo di rigetto e/o di silenzio rigetto/rifiuto, conseguito alla presentazione di domanda di partecipazione al concorso in forma cartacea da parte di ciascuno dei ricorrenti;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali adottati dal Miur in esecuzione a detto decreto;

- nonché degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare di tutti gli atti e documenti che non prevedono la possibilità per i ricorrenti di essere inclusi nella procedura straordinaria di abilitazione finalizzata all’accesso ai percorsi di GAE, di essere immessi in ruolo e di partecipare al piano di stabilizzazione del personale docente di cui alla legge 107/2015 e tutte le relative graduatorie approvate in esecuzione di tali provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza riduzione dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio – notificato in data 1 luglio 2020 – i ricorrenti hanno impugnato « il decreto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi